Sez. 6, Sentenza n. 6365 del 20/02/1988 Ud. (dep. 27/05/1988) Rv. 178466 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ISTRUZIONE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - NULLITÀ ASSOLUTE - FATTISPECIE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ISTRUZIONE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - NULLITÀ ASSOLUTE - FATTISPECIE.*
In tema di intercettazioni telefoniche il regime delle nullità trova la sua disciplina nella disposizione dell'art. 226-quinquies cod. proc. pen. che prevede la nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, soltanto per le intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge, indicati nell'art. 226-bis stesso codice, ovvero in difformità dalle prescrizioni imposte dall'art. 226-quater cod. proc. pen.. ne consegue - per il principio della tassatività delle nullità, secondo cui l'inosservanza di una disposizione è causa di nullità solo quando questa sia espressamente comminata dalla legge - che, al di fuori delle ipotesi specificamente previste, non può mai ravvisarsi nullità assoluta delle operazioni di intercettazione. (Conf mass n 171995).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)