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Sez. U, Sentenza n. 1146 del 07/11/2000 (Rv. 541420 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Imposte ex art. 2 D. Lgs. 546/92 - Tutela contro gli atti dell'ente impositore - Devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Opposizione all'avviso di mora dell'imposta di registro - Inclusione.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541420-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE

L'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, con riguardo alle imposte espressamente elencate, fra cui l'imposta di registro, stabilisce la giurisdizione delle Commissioni tributarie per le cause concernenti le imposte medesime e, dunque, fissa come criterio di collegamento la natura del rapporto investito dal dibattito giudiziale, indipendentemente dall'attinenza delle questioni sollevate all'"an" od al "quantum" del credito d'imposta od alla regolarità' dell'atto impositivo con il quale sia stato esercitato. Rientra in detta giurisdizione la causa promossa per contestare la legittimità dell'avviso di mora emesso in tema di imposta di registro, ancorché il contribuente, come del resto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92 (che include tale avviso fra gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario), denunci vizi propri dell'avviso stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)