Sez. 1, Sentenza n. 7654 del 19/07/1999 (Rv. 528752 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE | Società - Ritenute alla fonte operate su retribuzioni e indennità di buonuscita - Omesso versamento - Ammissione della società alla procedura di concordato preventivo - Iscrizione delle ritenute in un ruolo straordinario - Legittimità - Sussistenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE
A fronte dell'ammissione di una società alla procedura di concordato preventivo, correttamente l'Amministrazione finanziaria procede all'emissione di un ruolo straordinario, iscrivendovi le ritenute alle fonte operate e non versate da detta società, su retribuzioni e su indennità di buonuscita, poiché in tale situazione, in ragione dello stato di insolvenza della società stessa, ricorre il fondato pericolo per la riscossione, richiesto dall'ultimo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 6032 del 1973, quale presupposto per l'utilizzazione del ruolo straordinario, dovendosi, inoltre, considerare che il ruolo straordinario può essere utilizzato per incidere immediatamente sulla formazione dello stato passivo e dei relativi privilegi, nonché sul rispetto della cosiddetta percentuale concordataria.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)