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Sez. L, Sentenza n. 10330 del 05/08/2000 (Rv. 539247 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA | Rideterminazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici ex legge 29 gennaio 1994 n. 87 - Computo dell'indennità integrativa speciale - Dipendenti collocati in quiescenza dal 1 dicembre 1984 - Spettanza del beneficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539247-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA

Con riferimento alla legge 29 gennaio 1994 n. 87, che limita l'applicazione del beneficio della rideterminazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici con il computo dell'indennità integrativa speciale ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, i prestatori collocati in quiescenza a partire dal 1' dicembre 1984 sono da considerare cessati dal servizio nel momento in cui si esaurisce l'ultima giornata lavorativa e quindi il 30 novembre 1994, con conseguente esclusione dal beneficio suddetto.

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1994 num. 87 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)