diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3659 del 09/02/2024 (Rv. 670302-01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Responsabilità ex art. 1669 c.c. - Clausola di esonero da responsabilità - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670302-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

In materia di appalto, ove il committente agisca nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., per il risarcimento dei danni conseguenti a gravi difetti di costruzione di un immobile, non può operare tra le parti la clausola di esonero di responsabilità eventualmente pattuita, trattandosi di responsabilità extracontrattuale.

Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)