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Sez. 1, Sentenza n. 42727 del 22/05/2015 Ud. (dep. 23/10/2015) Rv. 264854 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Delitto di incitamento alla violenza e atti di provocazione commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi - Natura - Elementi costitutivi - Pericolo di un'azione violenta - Accertamento - Valutazione in concreto della condotta - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264854-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Il reato di incitamento alla violenza ed atti di provocazione commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, previsto dall'art. 3, comma primo, lett. b), legge 13 ottobre 1975 n. 654 e successive modificazioni, è un reato di pericolo che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l'istigazione sia accolta dai destinatari, essendo tuttavia necessario valutare la concreta ed intrinseca capacità della condotta a determinare altri a compiere un'azione violenta, con riferimento al contesto specifico ed alle modalità del fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato di istigazione alla violenza per motivi razziali in considerazione del tenore delle espressioni usate, del mezzo di comunicazione impiegato - la bacheca di un profilo "face-book" - e del contesto sociale e politico nel quale si collocava il fatto).

Riferimenti normativi: Legge 13/10/1975 num. 654 art. 3 com. 1 lett. B, Legge 25/06/1993 num. 205 art. 1, Decreto Legge 26/04/1993 num. 122 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)