Sez. 1, Sentenza n. 1190 del 26/02/1981 (Rv. 411756 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA ALL'ESISTENZA DI UN COMPROMESSO PER ARBITRATO 'TECNICÒ - SENTENZA DI IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - STATUIZIONE SULLA COMPETENZA E NON SUL MERITO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA ALL'ESISTENZA DI UN COMPROMESSO PER ARBITRATO 'TECNICÒ - SENTENZA DI IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - STATUIZIONE SULLA COMPETENZA E NON SUL MERITO.*
La sentenza, che, eccepita l'esistenza di un compromesso per arbitrato 'tecnicò, dichiari 'l'improcedibilita dell'Azioné, puo essere impugnata con istanza di regolamento di Competenza, qualora, interpretata alla stregua del suo contenuto sostanziale ed a prescindere dalle formule adottate, si traduca in una statuizione sulla Competenza e non sul merito, implicando detto compromesso la devoluzione ad arbitri del potere proprio della funzione giurisdizionale (arbitrato rituale), e non dell'incarico di comporre la contesa mediante manifestazione di volonta negoziale sostitutiva di quella delle parti (arbitrato irrituale). (V 3568/77, mass n 387170).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)