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Sez. 3, Ordinanza n. 23434 del 30/08/2024 (Rv. 672242-02)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto autonomo di garanzia - Indebita escussione - Ripetizione del garante nei confronti dell’accipiens - Ammissibilità - Consapevolezza del carattere fraudolento della pretesa - Necessità - Esclusione - Rilevanza nel rapporto col debitore.
Stato
decisa il 2024-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672242-02

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel contratto autonomo di garanzia, nel caso di indebita escussione della garanzia autonoma, il garante può ripetere dall'accipiens quanto pagato, senza che sia necessaria la consapevolezza del solvens in merito al carattere fraudolento della pretesa del creditore, la quale impedisce soltanto la rivalsa del garante nei confronti del debitore.

Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)