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Sez. 3, Sentenza n. 3052 del 13/10/1972 (Rv. 360819 - 01)

CONTRATTI IN GENERE -REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD PROBATIONEM - IN GENERE - PROVA DEL CONTRATTO - CONFESSIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360819-01

CONTRATTI IN GENERE -REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD PROBATIONEM - IN GENERE - PROVA DEL CONTRATTO - CONFESSIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

La confessione puo sopperire ai fini della dimostrazione di un contratto quando questo e richiesto ad probationem; ma perche tale condizione possa ravvisarsi occorre che sussistano gli elementi che caratterizzano, secondo la previsione normativa, tale mezzo di prova, ossia l'animus confitendi e la obiettiva ammissione di un fatto sfavorevole al confitente. Non e, quindi, ravvisabile la confessione in una affermazione anodina o indifferente, nella manifestazione di convincimenti negoziali ovvero in soggettivi apprezzamenti sulla titolarita del diritto. (V 2743'70, mass n 349213; 730'69, mass n 339015).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)