diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24388 del 16/10/2017 (Rv. 646820 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Mancata comparizione dell'opponente - Convalida del provvedimento sanzionatorio impugnato - Presupposti di legittimità - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Modalità - Fondamento - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2017-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646820-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, l'ordinanza di cui all'art. 23, comma 5, con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell'opponente, che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione "hinc ed inde" prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere - alla stregua della "ratio" sottesa alla norma, intesa, in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso - che l'onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all'esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie. Ne consegue che, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell'esattezza, risolvendosi solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali in un vizio rilevabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)