Sez. 2, Sentenza n. 4554 del 07/12/1976 (Rv. 383279 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - LIMITI - SERVITU DI VEDUTA - MODI DI ACQUISTO - COSTITUZIONE NEGOZIALE - CONDIZIONI - CONCESSIONE DELLA COMPROPRIETA DEL MURO PERIMETRALE - INIDONEITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - LIMITI - SERVITU DI VEDUTA - MODI DI ACQUISTO - COSTITUZIONE NEGOZIALE - CONDIZIONI - CONCESSIONE DELLA COMPROPRIETA DEL MURO PERIMETRALE - INIDONEITA.*
Quando si e acquistato il diritto di avere una veduta verso il fondo vicino, il proprietario di questo, ove intenda costruire, deve rispettare le distanze previste dall'art 907 cod civ, la cui deroga puo essere consentita solo in forza di conforme servitu prediale, a carico del fondo dal quale si esercita la veduta. La Costituzione contrattuale di tale servitu richiede un patto che ne specifichi chiaramente gli estremi, e, pertanto, non puo essere desunta dalla sola circostanza della concessione della comproprieta del muro perimetrale su cui si apre la veduta. (V 460/73, mass n 362467).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1027
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)