Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 luglio 1976, causa 129/75
Epigrafe
Nella causa 129-75,
LYDIA NEMIROVSKY, IN HIRSCHBERG, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Hoeilaart (Belgio), con l'avv. Marie-Thérèse Cuvelliez, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34 B IV, rue Philippe-II,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sig Thomas F. Cusack, per la fase scritta, e sig. Raymond Baeyens, per la fase orale, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico, sig. Mario Cervino, Bâtiment CFL, place de la Gare,
convenuta,
causa avente ad oggetto principale la legittimità del rifiuto opposto alla ricorrente da un superiore gerarchico di effettuare una missione nell'ambito di una procedura di concorso e le domande che vi si connettono sul piano del contenzioso di annullamento e del contenzioso di risarcimento,
LA CORTE (seconda sezione)
composta dai signori: H. Kutscher, presidente di sezione; P: Pescatore e M. Sørensen, giudici;
avvocato generale: A. Trabucchi;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti svolti dalle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
paragrafo 1
La sig.ra Lydia Nemirovsky, in Hirschberg, esercita presso la Commissione, direzione generale VI (agricoltura), direzione G (economia agricola), divisione 3 (analisi della situazione delle aziende agricole), funzioni d'amministratore e più precisamente essa vi è incaricata dell analisiprogrammazione e dell'elaborazione meccanografica dei dati della rete d'informazione contabile in materia agricola della CEE, nonché della formazione e della gestione di una unità di analisi-programmazione (UDAP) embrionale.
paragrafo 2
Affetta da reazioni allergiche, la Hirschberg doveva interrompere il suo lavoro d'ufficio dal 7 al 30 aprile 1975, pur essendo autorizzata da un certificato medico a lavorare a domicilio durante tale periodo.
paragrafo 3
In considerazione della improvvisa indisponibilità del membro titolare, il Comitato centrale del personale, in data 14 aprile 1975, designava la Hirschberg membro supplente della commissione giudicatrice del concorso COM/A/134 (informatica). La direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione ne informava, il medesimo giorno, la direzione generale dell'agricoltura.
paragrafo 4
Il 18 aprile 1975, la Hirschberg sollecitava alla sezione missioni un ordine di missione per recarsi il 23 aprile successivo a Lussemburgo onde partecipare ad una riunione della commissione giudicatrice.
paragrafo 5
Il superiore gerarchico della Hirschberg, sig. Claude Baillet, capodivisione, trovava sul suo tavolo d'ufficio, la sera del 22 aprile 1975, l'ordine di missione per Lussemburgo relativo alla sigra Hirschberg. Alle 19.15 egli inviava alla Hirschberg un telegramma in cui fra l'altro era detto:
paragrafo 6
«sorpreso trovare richiesta missione Lussemburgo commissione giudicatrice concorso informistica — non sono stato informato della convocazione — vista Sua assenza dall'ufficio causa malattia a partire dal 1o aprile e in mancanza di notizie sulla ripresa immediata del servizio ordine di missione non siglato — prego astenersi dall'andare a Lussemburgo».
paragrafo 7
Previo contatto col presidente della commissione giudicatrice del concorso, la Hirschberg si recava in data 23 aprile a Lussemburgo per parteciparvi alla riunione della commissione.
paragrafo 8
Il medesimo giorno, il Baillet spediva alla Hirschberg una lettera in cui, per quanto riguarda la commissione giudicatrice del concorso per informatici di cui trattasi, le chiedeva di precisare quale servizio avesse proposto la designazione, quale autorità avesse preso la decisione, quale servizio della DG VI fosse stato consultato, tramite quale via le fosse pervenuta la convocazione e per quali motivi essa avesse partecipato a tale commissione, benché si trovasse in congedo di malattia e malgrado il fatto che essa fosse stata informata del rifiuto della DG VI di firmare la sua domanda d'ordine di missione.
paragrafo 9
Il data 25 aprile 1975, la Hirschberg inviava al Baillet una nota, facendo presente tra l'altro ch'ella era stata indotta a prendere parte alla commissione giudicatrice del concorso per informatici dall'improvvisa rinuncia di un collega e che la sua mancanza alla riunione di Lussemburgo avrebbe determinato l'annullamento di questa ed avrebbe compromesso i lavori della commissione.
paragrafo 10
Con nota 30 aprile 1975, il Baillet comunicava alla Hirschberg che la sua risposta era «incompleta e tendenziosa». Inoltre, pur asserendo di non avere alcuna obiezione di principio alla partecipazione di dipendenti della sua divisione a commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione d'informatici, egli osservava:
paragrafo 11
«la questione si colloca in effetti al livello del Suo comportamento personale che è consistito nel partecipare, in ben tre occasioni diverse, a riunioni della commissione giudicatrice di concorso, di cui l'ultimo a Lussemburgo, mentre Ella è in congedo di malattia».
paragrafo 12
A conclusione della sua nota il sig. Baillet diceva:
paragrafo 13
«Sono dolente di doverle rivolgere il presente ammonimento per il fatto che il Suo comportamento ambiguo ed indisciplinato non è conforme alle norme elementari della nostra amministrazione né compatibile con le responsabilità connesse alla Sua funzione».
paragrafo 14
In data 9 giugno 1975, la Hirschberg presentava alla Commissione un reclamo ex art. 90 dello statuto del personale, avente ad oggetto le difficolta riscontrate al momento della sua partecipazione, in qualità di membro, alla commissione giudicatrice del concorso COM/A/134.
paragrafo 15
La Hirschberg in esso dichiarava opporsi alla nota del sig. Baillet in data 30 aprile 1975, tanto sul piano formale quanto sul piano sostanziale. Sul piano formale essa osservava che l'ammonimento è una sanzione espressamente contemplata dall'art. 86 dello statuto e che l'art. 87 precisa l'autorità competente a pronunciarla e l'iter procedurale da seguire; nessuna di queste condizioni è stata osservata nel suo caso. Sul piano del contenuto della nota del sig. Baillet, la Hirschberg ritiene di aver agito in qualità di dipendente disciplinata e responsabile, conscia dei propri doveri e dando prova di dedizione al lavoro; essa contesta le censure d'ambiguità, d'indisciplina e d'irresponsabilità che le sono state mosse. Dopo aver sottolineato le circostanze della sua partecipazione alla riunione della commissione giudicatrice del 23 aprile 1975, e passati in rassegna i fatti, la Hirschberg, nella parte conclusiva del suo reclamo, diceva:
paragrafo 16
«Tali considerazioni dovrebbero, lo spero, convincere la Commissione della irreprensibilità del mio comportamento. In siffatta ipotesi, desidererei che me ne fosse dato atto per iscritto e che le asserzioni contenute nei documenti allegati al presente reclamo (telegramma del sig. Baillet del 22 aprile, lettera del 23 aprile e nota del 30 aprile 1975) siano ritirate. Desidererei inoltre che la Commissione adotti le misure opportune affinché in futuro io sia salvaguardata da atti recanti ingiustamente danno alla mia dignità professionale e alla mia posizione di dipendente».
paragrafo 17
In data 22 ottobre 1975, il direttore generale del personale e dell'amministrazione, in riscontro al reclamo della Hirschberg le comunicava fra l'altro che:
paragrafo 18
«È chiaro che le difficoltà da Lei incontrate risultano da un malinteso originato dal fatto che Ella ha ritenuto di essere in grado di intraprendere un viaggio a Lussemburgo per partecipare alle riunione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/134… mentre era in quel determinato periodo nell'incapacità di adempiere le sue funzioni presso la Commissione a Bruxelles.
Tuttavia, malgrado l'esistenza di tale malinteso, Ella può essere certa che ciò non avrà alcuna influenza sul seguito della sua carriera e che la corrispondenza relativa a tale questione non sarà inserita nel Suo fascicolo personale. Di conseguenza, non si ravvisa più l'opportunità di sottoporre alla Commissione il Suo reclamo.»
SENTENZA › In fatto › II — Fase scritta
paragrafo 1
La Hirschberg, in data 22 dicembre 1975, ha proposto il presente ricorso.
paragrafo 2
La fase scritta si è svolta secondo il rito.
paragrafo 3
Sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 4
Essa ha cionondimeno invitato le parti a rispondere a taluni quesiti, vuoi per iscritto, vuoi nel corso della fase orale.
SENTENZA › In fatto › III — Conclusioni delle parti
punto 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
a) Dichiarare che il rifiuto di missione a Lussemburgo contenuto nel telegramma 22 aprile 1975, è incompatibile con l'art. 1o, ultimo comma, dell'allegato II dello statuto.
b) In via principale, annullare in forza dell'art. 87 dello statuto la nota qualificata ammonimento, recante la sola firma di Claude Baillet, per incompetenza ratione personae ad infliggere una sanzione disciplinare; in subordine, ordinare la revoca di detta nota.
c) Annullare, in forza dell'art 24 dello statuto, il rifiuto della Commissione di accogliere il reclamo della ricorrente il che, in primo luogo, contribuisce al deterioramento delle relazioni di lavoro della ricorrente e le arreca un grave pregiudizio e, in secondo luogo, è in contrasto col principio generale di una sana amministrazione.
d) Versarle la somma simbolica di FB 1,- a titolo di risarcimento del danno subito dalla sua reputazione professionale in ragione delle insinuazioni e molestie ancora attualmente perpetrate nei suoi confronti nel corso del lavoro quotidiano.
e) In via principale, vedersi confermare che ogni documento relativo alla presente controversia sarà tolto dal fascicolo personale del dipendente; in subordine, vietare che qualsiasi documento relativo alla presente controversia sia in futuro inserito nel suo fascicolo personale.
f) Dichiarare che si deve riconoscere la sua dedizione al lavoro per il fatto che, malgrado il suo stato di salute, essa ha accettato di partecipare alle prove della commissione giudicatrice del concorso COM/A/134.
g) Dichiarare che la controparte, dopo aver ammesso che gli addebiti mossi dal sig. Baillet sono privi di fondamento, deve portare tale ammissione a conoscenza di tutte le persone coinvolte nella presente controversia (e che sono nominativamente indicate).
h) Condannare la convenuta alle spese del giudizio.
La Commissione conclude che la Corte voglia:
a) Dichiarare il ricorso irricevibile nelle sue conclusioni dirette
all'annullamento della nota del sig. Baillet in data 30 aprile 1975;
a che nessun documento relativo alla presente controversia sia in futuro inserito nel fascicolo personale della ricorrente;
a che venga ammesso che gli addebiti contenuti nella nota 30 aprile 1975 sono privi di fondamento e, in subordine, alla comunicazione di una tale ammissione alle persone enumerate dalla ricorrente.
b) Respingere, comunque, dette conclusioni.
c) Respingere, per il resto, nella loro totalità le altre conclusioni del ricorso.
d) Porre le spese a carico della ricorrente.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti nel corso della fase scritta › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Quanto all'azione d'annullamento della nota 30 aprile 1975
paragrafo 2
La Commissione è del parere che l'uso del termine «ammonimento» nella nota di cui trattasi non può avere un valore determinante: la Corte di giustizia non si sofferma a considerare la forma esteriore o la presentazione di un atto per determinarne l'effettiva natura. Il solo uso dell'espressione «ammonimento» in una comunicazione diretta non già dall'autorità disciplinare, bensì da un superiore gerarchico a uno dei suoi subordinati non implica l'adozione di una sanzione disciplinare nei confronti dell'interessato, soprattutto nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, tutte le circostanze afferenti a questa comunicazione dimostrano il contrario. La stessa ricorrente fa del resto carico all'autore della nota di aver usato abusivamente l'espressione «ammonimento»; essa non considera quindi la nota del sig. Baillet come un vero e proprio ammonimento. In effetti, questa nota non presenta le caratteristiche peculiari di un provvedimento amministrativo; essa non ha, per sua natura giuridica, alcun effetto esecutivo e non può quindi costituire oggetto di un'azione d'annullamento.
paragrafo 3
La ricorrente richiama l'attenzione sul fatto che a termini dell'art. 87 dello statuto del personale, l'ammonimento è una sanzione disciplinare, inflitta dall'autorità che ha il potere di nomina, previa audizione dell'interessato. Tali presupposti non concorrendo nella fattispecie, la ricorrente aveva diritto di presentare, relativamente a questo punto, un reclamo alla Commissione.
paragrafo 4
Del resto, essendo fallito un tentativo di chiarimento, la ricorrente poteva legittimamente ritenere che la nota di cui trattasi costituisse un documento ufficiale, i cui termini stessi inducono a credere ch'essa è più di una semplice «osservazione».
paragrafo 5
Quanto alla domanda di rimozione dal fascicolo personale della ricorrente di qualsiasi documento relativo alla presente controversia
paragrafo 6
La Commissione sostiene che la domanda originaria è stata modificata nella replica, il che costituisce in sé un motivo sufficiente per dichiararla irricevibile.
paragrafo 7
Per quanto riguarda il contenuto della domanda, si deve rilevare che le condizioni alle quali dei documenti possono essere inseriti nel fascicolo personale nonché le garanzie a favore degli interessati sono precisate nell'art. 26 dello statuto. La domanda si riferisce espressamente al futuro; si deve cionondimeno presumere che una autorità amministrativa osserverà anche nel futuro le disposizioni giuridiche che disciplinano l'esercizio delle sue funzioni. Non si deve quindi intimare, in via giudiziaria, ad una amministrazione di osservare in futuro una disposizione di legge relativa ad essa, salvo l'ipotesi in cui si debba ritenere che sussista una certa probabilità che l'amministrazione violerà ulteriormente una siffatta disposizione. Tale condizione non essendo stata soddisfatta nella fattispecie, non sussiste motivo di dare seguito alla domanda.
paragrafo 8
In realtà, la domanda è interamente priva di oggetto, gli atti in questione non essendo mai stati inseriti nel fascicolo personale della ricorrente. Quest'ultima non ha quindi alcun interesse ad agire.
paragrafo 9
La ricorrente dichiara di essere a conoscenza del fatto che, a tutt'oggi, nessun documento relativo alla controversia è stato inserito nel suo fascicolo personale. La sua domanda va quindi interpretata nel senso che per il futuro nessun documento vi sia inserito.
paragrafo 10
Quanto alla domanda di portare a conoscenza delle persone coinvolte nello scambio di note relativo alla presente controversia l'ammissione che gli addebiti mossi dal sig. Baillet sono privi di fondamento
paragrafo 11
La Commissione sostiene che questa domanda è incompatibile con la domanda di annullamento della nota 30 aprile 1975, la quale contiene, effettivamente, gli «addebiti» di cui trattasi.
paragrafo 12
Qualora la Corte dovesse ritenere che detti «addebiti» vanno annullati, non vi sarebbe più ragione di procedere all'accertamento della loro «inanità» o infondatezza. Se la ricorrente persiste nel concludere congiuntamente per l'annullamento della nota 30 aprile 1975 e per l'accertamento dell'infondatezza del suo contenuto, quest'ultima domanda va considerata irricevibile.
paragrafo 13
La ricorrente contesta formalmente l'argomentazione della Commissione: le persone indicate nella domanda introduttiva sono state coinvolte nello scambio di queste note e, quindi, la reputazione della ricorrente può averne subito un danno.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti nel corso della fase scritta › B — Quanto al merito
paragrafo 1
Quanto alla legittimità del rifiuto dell'ordine di missione
paragrafo 2
La ricorrente sottolinea che, al momento della designazione di un dipendente come membro di una commissione giudicatrice, la direzione generale del personale e dell'amministrazione ne informa immediatamente la direzione generale-di cui fa parte l'interessato; questa formalità è stata compiuta nel caso di specie e la ricorrente può legittimamente presumere che il suo superiore gerarchico diretto sia stato informato della sua nomina a membro della suddetta commissione.
paragrafo 3
Per quanto riguarda le convocazioni alle riunioni specifiche della commissione giudicatrice del concorso, occorre rilevare che la ricorrente, in considerazione di una ricaduta del suo stato di salute, in data 22 aprile 1975 non poteva recarsi in ufficio per firmarvi la domanda di missione diretta al sig. Baillet. Non si tratta quindi affatto da parte sua di negligenza o di una macchinazione.
paragrafo 4
Il telegramma del sig. Baillet 22 aprile 1975 e la sua lettera 23 aprile 1975 motivano il rifiuto di missione a Lussemburgo con lo stato di salute della ricorrente. Quest'ultima si trovava effettivamente in congedo per malattia dal 7 al 30 aprile. Non sussiste cionondimeno alcuna incompatibilità tra la posizione di congedo per malattia e la partecipazione alla riunione di una commissione giudicatrice, dato che le reazioni allergiche della ricorrente non sono permanenti, ma soltanto occasionate da taluni fattori esterni, quale il fumo delle sigarette. Le richieste della ricorrente in proposito essendo state accolte, la responsabilità del suo capo gerarchico non era affatto in gioco; è questo il motivo per cui la ricorrente, previo contatto col presidente della commissione giudicatrice, decideva di recarsi a Lussemburgo.
paragrafo 5
Stando così le cose, il rifiuto dell'ordine di missione è arbitrario. Esso è altresì incompatibile con l'art. 1o, ultimo comma, dell'allegato II dello statuto del personale: la ricorrente ha subito un pregiudizio a causa dell'ostacolo frapposto all'esercizio delle sue funzioni di membro della commissione giudicatrice in quanto rappresentante del personale.
paragrafo 6
La Commissione ribadisce che il superiore gerarchico dell'interessata viene normalmente informato, in tempo utile, della designazione d'un dipendente a membro di una commissione giudicatrice; ciò non è avvenuto nella fattispecie a causa del mancato coordinamento tra i servizi.
paragrafo 7
Cinondimeno — e solo questo punto è pertinente — spettaal subordinato, designato a far parte di una commissione giudicatrice, fornire al suo superiore informazioni quanto al numero, alla durata ed alle date delle sue assenze per partecipare attivamente ai lavori della commissione d'esame. Il dipendente ha, di fronte al responsabile dell'unità amministrativa alla quale è addetto, l'obbligo di tenere quest'ultimo al corrente delle assenze dal servizio ch'egli prevede per i lavori della commissione giudicatrice, appena egli sia in possesso di elementi utili.
paragrafo 8
Il congedo per malattia, da parte sua, implica l'assenza dalla sede di servizio, contropartita normale e logica del principio che vuole che le funzioni si esercitino nella sede di servizio. Il funzionario che si vede sottoporre un ordine di missione per uno dei suoi subordinati in congedo per malattia si esporrebbe quindi ad un rischio qualora non procedesse a taluni accertamenti prima di apporre la sua sigla. Stando così le cose, l'obbligo del dipendente che chiede un ordine di missione d'informare pienamente il suo superiore della situazione esatta è particolarmente importante onde garantire il buon andamento del servizio.
paragrafo 9
Nella fattispecie, anche se il sig. Baillet fosse stato informato, in data 22 aprile 1975, che la ricorrente era membro di una commissione esaminatrice di concorso, sarebbe nondimeno spettato alla ricorrente stessa fornire ogni informazione utile quanto ai luoghi ed alle date delle riunioni cui essa doveva partecipare. Essendo a conoscenza del fatto che la ricorrente si trovava in congedo per malattia, egli si veniva a trovare la sera del 22 aprile di fronte ad una domanda di ordine di missione per una riunione a Lussemburgo che avrebbe dovuto aver luogo l'indomani. Pur se la sua reazione può apparire dura, la questione ch'egli ha sollevato, rifiutando la sua sigla, è e resta pertinente.
paragrafo 10
La ricorrente non ha creduto opportuno, in quell'occasione, spendere la benché minima parola a chiarimento della incompatibilità tra la posizione di congedo per malattia e la partecipazione ad una riunione di una commissione giudicatrice. I chiarimenti, forniti dalla ricorrente solo nel corso del procedimento, non potevano certo essere noti al sig. Baillet nel momento in cui egli ha reagito nel modo sopra indicato.
paragrafo 11
Stando cosi le cose, il rifiuto opposto dal superiore gerarchico alla richiesta della ricorrente di effettuare una missione a Lussemburgo non dipende affatto dalla falsa applicazione da parte di quest'ultimo dell'art. 1, ultimo comma, dell'allegato II dello statuto del personale. Tale rifiuto è invece basato sulla circostanza che la ricorrente era «coperta» da un certificato medico, il quale implica normalmente, in forza dell'art. 59, 2o comma, dello statuto, un'assenza giustificata da un congedo su prescrizione medica. La ricorrente attribuisce alla posizione così adottata dal suo capo un motivo diverso. Dato che non impugna i motivi effettivi del rifiuto di siglare l'ordine di missione, la ricorrente non ha diritto di contestare davanti alla Corte il rifiuto di questa missione. La Corte non ha motivo di pronunciarsi su questo capo della domanda, che non persegue alcuno scopo effettivo.
paragrafo 12
Del resto, non è affatto contestato che le funzioni di membro di una commissione esaminatrice, assunte dalla ricorrente fossero funzioni «di servizio»; tuttavia, trattandosi di siffatte funzioni, esse vanno automaticamente disciplinate dalle disposizioni dello statuto che regolano le condizioni del servizio, ivi compreso l'art 59, secondo cui la disposizione di congedo per malattia implica l'assenza. Il mezzo della ricorrente basato sull'art. 1, ultimo comma, dell'allegato II dello statuto è quindi in contrasto con le argomentazioni con cui essa cerca di sostenerlo. Questa constatazione è sufficiente per respingerlo.
paragrafo 13
Quanto alla nota 30 aprile 1975
paragrafo 14
La ricorrente sostiene che, nell'ipotesi in cui la Corte, non soffermandosi sulla sua forma esterna, ritenga che la nota del Baillet 30 aprile 1975 non costituisce una sanzione disciplinare ai sensi dell'art 87 dello statuto del personale, sarà giocoforza ammettere che l'espressione «ammonimento» è stata usata abusivamente: un richiamo, da parte di un superiore gerarchico può giustificarsi solo nell'ipotesi in cui sussista un motivo valido, il che, nella fattispecie non è, dato che la ricorrente non ha fatto altro che obbedire ad uno tra due ordini contraddittori ad essa diretti, optando per quello che le sembrava comportare inconvenienti minori.
paragrafo 15
La Commissione è del parere che non si può negare al superiore gerarchico il diritto di comunicare per iscritto al dipendente il proprio malcontento quanto al comportamento in servizio; un siffatto diritto è insito nelle competenze stesse del superiore gerarchico, cui è stata conferita autorità sui dipendenti che costituiscono la sua unità organica, e si esercita a prescindere dal procedimento disciplinare di cui all'art 87 dello statuto del personale. Il superiore gerarchico il quale ritiene che si debba formulare un richiamo nei confronti di un subordinato ha la facoltà di opzione tra il formulare le osservazioni che egli considera adeguate, direttamente all'interessato (ed a nessun altro), ed il proporre l'apertura di un procedimento disciplinare; è indubbiamente la prima via che il Baillet ha seguito nella fattispecie. Quest'ultimo non è quindi andato oltre l'ambito della propria autorità gerarchica in condizioni che possano giustificare la revoca o l'annullamento della sua azione per incompetenza o per eccesso di potere.
paragrafo 16
Quanto al rifiuto della Commissione di accogliere il reclamo della ricorrente
paragrafo 17
La ricorrente considera che il rifiuto della Commissione di accogliere il suo reclamo 9 giugno 1975 possa interpretarsi come una intimidazione diretta ad imporre il silenzio ad un dipendente deciso a mettere in chiaro una situazione che gli è pregiudizievole; inoltre, esso può danneggiare gravemente i suoi rapporti di lavoro ed e contrario al principio di una sana amministrazione. Risulta d'altronde dalle sentenze della Corte che i principi di giustizia e quelli di una sana amministrazione richiedono che, di fronte ad addebiti gravi quanto alla reputazione professionale di un dipendente nell'esercizio delle sue funzioni, mosse da un superiore gerarchico, l'amministrazione adotti tutte le misure idonee ad eccertare se gli addebiti siano fondati.
paragrafo 18
La Commissione osserva la domanda della ricorrente non è fondata, se ed in quanto essa comprenda l'insieme delle censure mosse nel ricorso, se non nella misura in cui queste medesime censure vengano accolte dalla Corte.
paragrafo 19
Nella misura in cui la ricorrente invoca l'art. 24 dello statuto si deve osservare' che il suo reclamo era espresso in termini così generici che sarebbe stato impossibile per la Commissione accoglierlo.
paragrafo 20
L'art 24 dello statuto implica un obbligo di «assistenza» e non già di «sostituzione», in relazione al dipendente che deve, quindi, egli stesso prendere l'iniziativa di difendersi avverso le anzioni contemplate a titolo esemplificativo da. detta disposizione. L'obbligo per l'amministrazione — di fronte ad addebiti gravi quanto alla reputazione professionale d'un dipendente, mossi dal suo superiore gerarchico — di adottare tutte le misure utili per accertare se gli addebiti siano fondati, è senza dubbio da assimilare all'obbligo di assistenza di cui all'art. 24 dello statuto; esso implica l'obbligo di far tutto il possibile onde risanare la situazione, di far luce sulla fondatezza degli addebiti e, nel caso in cui tale fondatezza non possa essere determinata, di farli ritirare pubblicamente.
paragrafo 21
Nel caso di specie, la Commissione ritiene di avere pienamente adempiuto il suo obbligo di far luce sulle lagnanze della ricorrente; del resto un tentativo di compromesso da essa intrapreso è fallito.
paragrafo 22
L'indagine svolta dalla Commissione o era inadeguata rispetto all'art. 24, e in tal caso si deve disporre una nuova indagine, ovvero era adeguata, ed in tal caso la ricorrente non ha diritto di chiedere, invocando l'art 24 dello statuto del personale, l'annullamento del rifiuto opposto al suo reclamo, ma deve invece assoggettarsi alla valutazione dell'amministrazione che ha pienamente adempiuto l'obbligo ad essa incombente in forza di tale disposizione.
paragrafo 23
Quanto alla domanda di versamento di un franco simbolico e alla domanda di riconoscimento della dedizione al lavoro della ricorrente
paragrafo 24
La ricorrente sottolinea che queste due domande non vanno considerate a sé, ma come una conseguenza od una modalità di esecuzione dei capi di domanda principali. La ricorrente ha subito un grave pregiudizio, che va risarcito.
paragrafo 25
La Commissione sostiene che la ricorrente non ha subito il benché minimo pregiudizio quanto alla sua reputazione professionale. Del resto, l'asserzione concernente il periodo successivo ai fatti di cui trattasi esula completamente dall'ambito del presente ricorso.
paragrafo 26
La Commissione ammette sua sponte che la partecipazione della ricorrente ai lavori della commissione giudicatrice del concorso va messa sul conto della sua dedizione al lavoro. Non vi è quindi motivo per la Corte di giustizia di pronunziarsi su tale questione, non sussistendo alcun disaccordo in proposito tra le parti.
SENTENZA › In fatto › V — Procedimento orale
paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 24 giugno 1976.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 luglio 1976.
SENTENZA › Im diritto
paragrafo 2
2/4 La ricorrente era stata designata dal Comitato centrale del personale a prendere parte, in qualità di membro supplente della commissione giudicatrice, ad un concorso organizzato a Lussemburgo, in un perìodo in cui essa si trovava in congedo per malattia, pur continuando ad espletare la sua attività a domicilio. Dopo che il capodivisione, superiore diretto della ricorrente, nelle circostanze suddette, aveva rifiutato l'ordine di missione ed espressamente pregato la ricorrente stessa, con telegramma 22 aprile 1975, di rinunciare alla trasferta, essa cionondimeno, in data 23 aprile 1975, si recava a Lussemburgo, previo parere del presidente della suddetta commissione. Dopo aver richiesto dilucidazioni con lettera 23 aprile 1975, il capodivisione rivolgeva alla ricorrente il 30 aprile 1975, una nota d'osservazioni qualificata come «ammonimento», in cui egli criticava il modo in cui la domanda di ordine di missione gli era stata sottoposta e nel contempo il fatto che la missione fosse stata eseguita malgrado la sua opposizione formale e durante un periodo in cui la ricorrente, per quanto riguardava il suo servizio ordinario, si trovava in congedo per malattia.
paragrafo 3
5/6 A seguito di questa nota, la ricorrente presentava alla segreteria generale della Commissione un «reclamo ex art. 90 dello statuto», reclamo protocollato il 9 giugno 1975. Esso non ha avuto seguito da parte della Commissione salvo che, con lettera 22 ottobre 1975, il direttore generale del personale dichiarava che l'incidente verificatosi era stato provocato da un «malinteso», ed assicurava la ricorrente che non vi sarebbe stata alcuna conseguenza sfavorevole relativamente alla sua carriera, concludendo che, a suo parere, il reclamo presentato alla Commissione, stando così le cose, non aveva più ragion d'essere.
paragrafo 4
7/9 A seguito della presentazione del ricorso, depositato il 22 dicembre 1975, l'amministrazione della Commissione tentava ancora una volta, per il tramite del responsabile della direzione G presso la direzione generale VI, di appianare bonariamente le difficoltà insorte tra la ricorrente ed il suo superiore gerarchico. La ricorrente, in questa occasione, veniva informata del fatto che quest'ultimo era disposto a riconoscere «che in quel frangente essa si era trovata in una situazione difficile e di fronte a doveri in conflitto» e ch'egli era pronto a considerare esaurito l'incidente. La ricorrente rifiutava cionondimeno detta proposta ed insisteva nella sua azione giudiziaria.
paragrafo 5
10/11 Le conclusioni del ricorso mirano ad ottenere, da parte della Corte, oltre l'annullamento della nota d'osservazioni del 30 aprile 1975 e l'annullamento del rifiuto della Commissione di accogliere il reclamo 9 giugno 1975, un complesso di accertamenti, e di ordini, al fine di provare che l'ordine di missione sollecitato era stato a torto rifiutato, di dare atto alla ricorrente della sua «dedizione al lavoro», dell'«inanità degli addebiti» mossile e di portare tale riconoscimento a conoscenza di tutte le persone coinvolte nello scambio di note relativo alla presente controversia. Inoltre, la ricorrente chiede il versamento della somma simbolica di FB 1, a titolo di risarcimento del danno subito dalla sua reputazione professionale in ragione delle «insinuazioni e molestie» ancora attualmente perpetrate nei suoi confronti nel corso del lavoro quotidiano.
punto 1
Il ricorso mira in sostanza ad ottenere la revoca della nota d'osservazioni rivolta alla ricorrente, amministratore presso la direzione generale VI, direzione G, divisione 3, dal suo superiore gerarchico, a causa di una missione compiuta dall'interessata fuori della sua sede di servizio, senza essere munita di un ordine di missione ad hoc.
SENTENZA › Im diritto › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
12/14 Avendo la Commissione eccepito l'irricevibilità di taluni capi della domanda, la Corte invitava la ricorrente a precisare in qual maniera, a suo avviso, le conclusioni formulate nel ricorso rientrassero nell'ambito della competenza della Corte, quale viene definita dall'art. 91, n. 1, dello statuto del Personale. Dalle risposte fornite dalla ricorrente risulta che l'oggetto sostanziale del ricorso, tenuto conto dei requisiti posti dagli artt. 90 e 91 dello statuto, consiste nel rifiuto da parte della Commissione di accogliere il reclamo presentato il 9 giugno 1975. È rispetto a detto rifiuto che la ricevibilità del ricorso va in primo luogo valutata.
paragrafo 2
15/16 Nel reclamo la ricorrente, previo richiamo delle diverse comunicazioni sopra specificate, chiede alla Commissione di darle atto dell'irreprensibilità del suo comportamento, di ritirare le asserzioni contenute nelle comunicazioni del suo superiore gerarchico e di porla pel futuro al riparo «da atti recanti ingiustamente danno alla (sua) dignità professionale e alla (sua) posizione di dipendente». Si deve disaminare se la Commissione fosse tenuta ad adottare, nei confronti della ricorrente, un provvedimento di tal natura e se, quindi, il silenzio opposto al reclamo 9 giugno 1975 possa costituire oggetto di un ricorso in forza dello statuto.
paragrafo 3
17/21 I ricorsi ex artt. 90 e 91 dello statuto hanno ad oggetto di assicurare il sindacato della Corte sugli atti e sulle omissioni dell'«autorità che ha il potere di nomina» che possono ledere la posizione statutaria dei dipendenti e agenti della Comunità. Le censure formulate nel reclamo e nel presente ricorso non riguardano la posizione statutaria della ricorrente, ma esclusivamente i rapporti interni del servizio e, più particolarmente, questioni relative all'organizzazione amministrativa ed alla disciplina del lavoro nell'ambito dei servizi della Commissione. Le successive prese di posizione del superiore gerarchico della ricorrente, riguardo all'ordine di missione di cui è causa, non avevano quindi la natura di atti annullabili ai sensi dell'art. 91 dello statuto. La Commissione, cui era stato sottoposto un reclamo in proposito, non era tenuta ad accogliere le richieste fattele dalla ricorrente, dato che la posizione statutaria di quest'ultima non veniva affatto pregiudicata dall'incidente che è all'origine di questo reclamo. Il presente capo della domanda va quindi dichiarato irricevibile.
punto 22
Detta irricevibilità comporta quella di tutte le altre domande formulate nel ricorso, ivi compresa la domanda di risarcimento, dato che esse riguardano senza eccezione il medesimo oggetto della domanda principale.
SENTENZA › Im diritto › Sulle spese
paragrafo 1
23/25 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi.
LA CORTE (seconda sezione)
dichiara e statuisce :
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Kutscher
Pescatore
Sørensen
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1976.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della seconda sezione
H. Kutscher