Sez. 3, Sentenza n. 2891 del 10/05/1982 (Rv. 420782 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - ATTRAVERSO LA CITAZIONE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - ATTRAVERSO LA CITAZIONE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
La dichiarazione di voler esercitare il diritto di riscatto ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 - che deve essere fatta dal soggetto cui tale diritto compete e portata a conoscenza del retrattato - può essere validamente espressa mediante la citazione introduttiva del giudizio (essendo questa atto unilaterale recettizio dal quale possono derivare effetti sostanziali riferibili alla parte, che, rilasciando la procura a margine o in calce all'atto, approva e fa proprio il contenuto di esso), ma non anche, nel corso del giudizio, dal procuratore ad litem della parte medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)