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Sez. 3, Sentenza n. 2891 del 10/05/1982 (Rv. 420782 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - ATTRAVERSO LA CITAZIONE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420782-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - ATTRAVERSO LA CITAZIONE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*

La dichiarazione di voler esercitare il diritto di riscatto ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 - che deve essere fatta dal soggetto cui tale diritto compete e portata a conoscenza del retrattato - può essere validamente espressa mediante la citazione introduttiva del giudizio (essendo questa atto unilaterale recettizio dal quale possono derivare effetti sostanziali riferibili alla parte, che, rilasciando la procura a margine o in calce all'atto, approva e fa proprio il contenuto di esso), ma non anche, nel corso del giudizio, dal procuratore ad litem della parte medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)