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Sez. L - , Sentenza n. 23353 del 16/11/2016 (Rv. 641962 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Delibera di esclusione - Decorrenza del termine per l'opposizione ex art. 2533 c.c. - Comunicazione - Necessità - Contenuto e prova - Conoscenza "aliunde" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641962-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE

Il termine di sessanta giorni previsto dal'art. 2533 c.c. per proporre opposizione avverso la delibera di esclusione del socio di società cooperativa, decorre dalla comunicazione della stessa, restando irrilevante la conoscenza del provvedimento "aliunde" acquisita; la prova dell'avvenuta comunicazione, da intendersi come partecipazione al socio non soltanto dei contenuti della delibera, ma anche delle sue motivazioni onde assicuragli il pieno esercizio del diritto di difesa nel termine breve assegnato, deve essere fornita in modo rigoroso, in ragione della gravità degli effetti derivanti al decorso del termine, senza che sia sufficiente la mera circostanza della proposizione di un'impugnativa stragiudiziale, che prova una semplice conoscenza di fatto dell'avvenuta esclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)