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Sez. L, Sentenza n. 3313 del 06/04/1999 (Rv. 524969 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) | Nullità insanabile - Esclusione - Regolare realizzazione del contraddittorio - Raggiungimento dello scopo - Validità dell'atto.
Stato
decisa il 1999-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524969-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE)

Il vizio della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per difformità della copia notificata rispetto all'originale (vizio che non costituisce nullità insanabile e che comunque non è rilevabile d'ufficio in quanto la risultanza della relazione di notificazione può essere rimossa solo con la proposizione ad istanza della parte della querela di falso) non inficia - ove non abbia impedito la difesa del convenuto nel merito, anche sulle parti mancanti nell'atto introduttivo - la validità dell'atto per aver questo raggiunto il suo scopo essendosi egualmente realizzato il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)