Sez. L, Sentenza n. 3313 del 06/04/1999 (Rv. 524969 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) | Nullità insanabile - Esclusione - Regolare realizzazione del contraddittorio - Raggiungimento dello scopo - Validità dell'atto.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE)
Il vizio della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per difformità della copia notificata rispetto all'originale (vizio che non costituisce nullità insanabile e che comunque non è rilevabile d'ufficio in quanto la risultanza della relazione di notificazione può essere rimossa solo con la proposizione ad istanza della parte della querela di falso) non inficia - ove non abbia impedito la difesa del convenuto nel merito, anche sulle parti mancanti nell'atto introduttivo - la validità dell'atto per aver questo raggiunto il suo scopo essendosi egualmente realizzato il contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)