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Sez. 5 - , Ordinanza n. 34343 del 23/12/2019 (Rv. 656462 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Interpretazione unionale - Requisito della mutualità - Accertamento da parte del giudice nazionale - Necessità.
Stato
decisa il 2019-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656462-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie a favore di società cooperative - secondo i vincolanti criteri interpretativi dettati dalla Corte di giustizia (sentenza 8 settembre 2011, cause riunite C-78/08 e C-80/08) - il giudice nazionale deve valutare il carattere selettivo e la giustificazione, alla luce della struttura generale del sistema tributario nazionale, delle esenzioni fiscali di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, costituenti un "aiuto di Stato", verificando se effettivamente i beneficiari siano enti a finalità mutualistica, se operino nell'interesse economico dei soci con cui intrattengano una relazione non solo commerciale, ma personale, in cui essi partecipino attivamente e abbiano diritto a un'equa ripartizione dei risultati economici. (Fattispecie relativa a cooperativa di produzione e lavoro in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo necessaria la considerazione complessiva e coordinata della natura e delle modalità di svolgimento dell'attività svolta dalla cooperativa, onde escludere, a fronte di ristorni ai soci, deviazioni dal concetto di mutualità, con conseguente necessità di verifica del rispetto dell'art. 2545-sexies c.c. e delle previsioni statutarie contenute nell'atto costitutivo).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 11 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14, Cod. Civ. art. 2545 sexies, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)