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Sez. 3, Sentenza n. 1014 del 14/04/1970 (Rv. 346531 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - TEMPESTIVA ESECUZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DEI SOGGETTI NECESSARI - DECADENZA O PRECLUSIONI - INSUSSISTENZA - EFFETTI CONSERVATIVI - ESTENSIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOGGETTI INATTIVI - TARDIVA COSTITUZIONE VOLONTARIA DI QUESTI ULTIMI - AMMISSIBILITA - MANCANZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346531-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - TEMPESTIVA ESECUZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DEI SOGGETTI NECESSARI - DECADENZA O PRECLUSIONI - INSUSSISTENZA - EFFETTI CONSERVATIVI - ESTENSIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOGGETTI INATTIVI - TARDIVA COSTITUZIONE VOLONTARIA DI QUESTI ULTIMI - AMMISSIBILITA - MANCANZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*

La riassunzione tempestivamente eseguita nei confronti di alcuni dei soggetti necessari del processo impedisce qualsiasi decadenza o preclusione. Gli effetti conservativi della riassunzione cosi eseguita si estendono nei confronti degli altri soggetti rimasti inattivi, ai quali e consentito di costituirsi volontariamente anche dopo la scadenza del termine perentorio per la riassunzione, dovendosi, in caso contrario, ordinare l'integrazione del contraddittorio. (Conf 972-69, massima n 339406).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)