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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1112 del 21/01/2015 (Rv. 634031 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE | Processo tributario - Nuova udienza per consentire la chiamata del terzo ex art. 269 cod. proc. civ. - Ipotesi diverse da litisconsorzio necessario - Provvedimento discrezionale del giudice - Configurabilità.
Stato
decisa il 2015-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634031-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE

Nel processo tributario, come in quello civile, la fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale. Ne consegue che il giudice può, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)