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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o. i. c. v. m.) (85/611/CEE)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÁ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che vi sono notevoli divergenze tra le legislazioni degli stati membri relative agli organismi d'investimento collettivo, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi e i controlli ai quali questi organismi sono assoggettati; che queste divergenze provocano perturbazioni delle condizioni di concorrenza tra questi organismi e non garantiscono una tutela equivalente dei partecipanti;

considerando che un coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d'investimento collettivo appare pertanto opportuno, per ravvicinare sul piano comunitario le condizioni di concorrenza tra questi organismi ed attuarvi una tutela più efficace e più uniforme dei partecipanti; che un simile coordinamento sarebbe opportuno ai fini di facilitare agli organismi d'investimento collettivo situati in uno stato membro la commercializ- zazione delle loro quote nel territorio degli altri stati membri;

considerando che la realizzazione di questo obiettivo agevola l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione, sul piano comunitario, delle quote degli organismi d'investimento collettivo e che questo coordinamento contribuisce alla creazione di un mercato europeo dei capitali;

considerando che in merito agli obiettivi di cui sopra è auspicabile prevedere per gli organismi d'investimento collettivo situati negli stati membri norme minime comuni per quanto riguarda la loro autorizzazione, il loro controllo, la loro struttura, la loro attività e le informazioni che sono tenuti a pubblicare;

considerando che l'applicazione di queste norme comuni rappresenta una garanzia sufficiente affinché gli organismi d'investimento collettivo situati in uno stato membro possano, fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali, commercializzare le loro quote negli altri stati membri, senza che questi ultimi possano assoggettare questi organismi o le loro quote a qualsiasi disposizione, eccettuate quelle che, in tali stati, esulano dai settori disciplinati dalla presente direttiva; che è tuttavia opportuno prevedere che se un organismo d'investimento collettivo comercializza le sue quote in uno stato membro diverso da quello dove è situato, esso deve prendere le misure necessarie affinché i partecipanti in questo stato membro possano esercitarvi agevolmente i loro diritti finanziari e disporre in loco delle necessarie informazioni;

considerando che in una prima fase è opportuno limitare il coordinamento delle legislazioni degli stati membri agli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello «chiuso» che offrono le loro quote in vendita al pubblico nella Comunità e che hanno come unico obiettivo l'investimento in valori mobiliari (essenzialmente valori mobiliari quotati ufficialmente in borsa o su analoghi mercati regolamentati); che la regolamentazione degli organismi d'investimento collettivo cui la direttiva non si applica solleva vari problemi che occorre risolvere con altre disposizioni e che, quindi, tali organismi saranno oggetto di un successivo coordinamento; che in attesa di tale coordinamento uno stato membro puó fissare, in particolare le categorie di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) escluse dal campo di applicazione della presente direttiva per la loro politica di investimento e di assunzione di prestiti e le norme specifiche alle quali tali o.i.c.v.m. sono sottoposti quando esercitano le loro attività nel suo territorio;

considerando che la libera commercializzazione delle quote di o.i.c.v.m. autorizzati ad investire sino al 100 % del loro patrimonio in valori mobiliari di un unico emittente (stato, enti locali, ecc.) non può avere direttamente o indirettamente l'effetto di perturbare il funzionamento dei mercati dei capitali o di complicare il finanziamento degli stati membri né di creare situazioni economiche analoghe a quelle che l'articolo 68, paragrafo 3 del trattato ha lo scopo di evitare;

considerando che occorre tener conto della particolare situazione del mercato finanziario della Republica ellenica e di quello della Repubblica portoghese accordando a queste un periodo supplementare per l'applicazione della presente direttiva,

SEZIONE I Disposizioni generali e campo d'applicazione

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: