Sez. 2, Sentenza n. 5113 del 19/04/2000 (Rv. 535864 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITÀ GIACENTE - CURATORE - IN GENERE | Disposizioni ex artt. 528 e 529 cod.civ. - Applicabilità - Presupposti - Mancata accettazione da parte dell'unico chiamato o di tutti i destinatari della delazione - Necessità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITÀ GIACENTE - CURATORE - IN GENERE
Le disposizioni di cui all'art. 528 e 529 cod.civ. in tema di nomina e di attività del curatore dell'eredità giacente presuppongono la mancata accettazione da parte dell'unico chiamato alla successione ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., Cod. Civ. art. 529
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)