Sez. U, Sentenza n. 7431 del 05/10/1987 (Rv. 455428 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - TRAMVIE EXTRAURBANE (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LICENZA DI ESERCIZIO DI AUTOPUBBLICA DA PIAZZA - REVOCA - ILLEGITTIMITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - TRAMVIE EXTRAURBANE (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LICENZA DI ESERCIZIO DI AUTOPUBBLICA DA PIAZZA - REVOCA - ILLEGITTIMITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La revoca della licenza di Esercizio di autopubblica da piazza, che venga deliberata dal comune in conseguenza di infrazioni commesse dal concessionario nello svolgimento del servizio, integra un provvedimento autoritativo, correlato a valutazioni discrezionali (artt. 105 e 113 del R.d. 8 dicembre 1933 n. 1740). Pertanto, la domanda rivolta a denunciare l'illegittimità di detta revoca spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si collega a posizioni di interesse legittimo. (V 5028/82, mass n 422954).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 105, (Cod. Strada Abrog. art. 105), Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 113 CORTE COST., (Cod. Strada Abrog. art. 113) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)