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Sez. 5, Sentenza n. 10392 del 17/06/1981 Ud. (dep. 17/11/1981) Rv. 151033 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO AL MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*
Stato
decisa il 1981-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151033-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO AL MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*

Ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al momento consumativo del reato, a nulla rilevando la successiva attenuazione o eliminazione del danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)