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Sez. 3 - , Ordinanza n. 17985 del 03/06/2022 (Rv. 665019 - 02)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE | Esclusione pattizia della garanzia ex art. 1266 c.c. - Fatto proprio del cedente - Nozione - Dolo o colpa grave ex art. 1229 c.c. - Irrilevanza - Fatto oggettivo riconducibile alla sfera di controllo esclusivo del cedente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665019-02

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE

In tema di cessione del credito, il fatto proprio del cedente, che limita la possibilità di esclusione pattizia della garanzia ex art. 1266 c.c., ha un'area operativa distinta dalla nozione di dolo o colpa grave di cui all'art. 1229 c.c., in quanto la prima disposizione introduce una garanzia naturale del contratto ad effetti reali che non richiede una valutazione soggettiva dell'adempimento, dovendosi perciò ritenere come "fatto proprio" la mera oggettiva riferibilità del fatto che determina l'inesistenza del credito ceduto alla sfera di controllo esclusiva del cedente. (Nel confermare la validità di una cessione in blocco di crediti tramite selezione competitiva, taluni dei quali inesistenti, la S.C. ha rilevato come il "fatto proprio" che limita l'esclusione pattizia della garanzia del "nomen verum" possa essere rappresentato dall'estinzione del credito per ricezione del pagamento, ancorché eventualmente attraverso esattore, ovvero mediante transazione, mentre non rientra in tale nozione l'annullamento della cartella esattoriale seguita da rateizzazione, come pure l'inesistenza derivante da sentenza passata in giudicato).

Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 1229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)