Sez. L, Sentenza n. 25099 del 27/11/2006 (Rv. 593883 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Procedimento disciplinare - Obbligo di affissione del codice disciplinare - Fondamento - Insussistenza in caso di disciplina legale delle fattispecie di illecito e delle relative sanzioni - Fattispecie concernente l'amministrazione scolastica.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE
In tema di affissione del codice disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la previsione delle sanzioni e delle relative conseguenze in norme aventi forza di legge - in particolare, per l'amministrazione scolastica, il capo IV, sezione V, del d.lgs. n.297 del 1994 recante le sanzioni disciplinari, le diverse fattispecie di illecito, pur con clausole generali, e il relativo procedimento - garantisce, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la conoscenza da parte della generalità, rendendo inutile la previsione nel codice disciplinare e la relativa affissione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva fatto corretta applicazione del principio esposto in massima in controversia in cui un insegnante, lamentando la mancata affissione del codice disciplinare, aveva dedotto la nullità del richiamo scritto irrogato dall'amministrazione scolastica per aver abbandonato la sorveglianza di una classe senza tempestiva espressione dell'adesione alla partecipazione ad un'assemblea sindacale. La S.C. ha, peraltro, rilevato che il ricorrente non aveva invocato alcuna utile disposizione collettiva capace di derogare alle disposizioni di legge, e che anzi la disposizione collettiva da questi richiamata, l'art. 56 CCNL 5 agosto 1995, rinviava espressamente al citato decreto legislativo).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 492 com. 3, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 502, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 504, Contr. Coll. 05/08/1995 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)