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Sez. 5, Sentenza n. 8332 del 27/04/2016 (Rv. 639872 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Autorizzazione all'appello - Foglio unito all'atto d'impugnazione - Equivalenza alla sottoscrizione dell'appello.
Stato
decisa il 2016-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639872-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'autorizzazione all'appello, prescritta dall'art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione "ratione temporis" vigente, se contenuta in un foglio unito all'atto d'impugnazione, assicura la conoscenza, da parte del funzionario competente, del suo intero contenuto ed equivale, pertanto, alla sua sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. M CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. V CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)