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Norma integrativa dell'art. 5 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, sull'istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

1. Al primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, concernente l'istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, e' aggiunta la seguente disposizione:
"Tuttavia, nelle materie indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 2, si osservano le disposizioni vigenti per i giudizi avanti la Giunta provinciale amministrativa, per quanto riguarda la rappresentanza e la difesa, in giudizio ed il regime fiscale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli:
GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 181. - FRASCA