Sez. L, Sentenza n. 8118 del 05/11/1987 (Rv. 455770 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONDIZIONI - FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO DI APPREZZARE DISCREZIONALMENTE I PRESUPPOSTI DELL'AVANZAMENTO - DIRITTO DEL DIPENDENTE - INSUSSISTENZA - MERA ASPETTATIVA DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - COMPARAZIONE DELLE MANSIONI DEL LAVORATORE CON QUELLE DI ALTRI LAVORATORI AVENTI LA QUALIFICA VANTATA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONDIZIONI - FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO DI APPREZZARE DISCREZIONALMENTE I PRESUPPOSTI DELL'AVANZAMENTO - DIRITTO DEL DIPENDENTE - INSUSSISTENZA - MERA ASPETTATIVA DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - COMPARAZIONE DELLE MANSIONI DEL LAVORATORE CON QUELLE DI ALTRI LAVORATORI AVENTI LA QUALIFICA VANTATA - INAMMISSIBILITÀ.*
Per la configurabilità del diritto del lavoratore subordinato alla categoria, grado o qualifica superiore, è necessario che la disciplina del relativo rapporto garantisca l'avanzamento come effetto diretto ed immediato dell'accertato verificarsi di determinati presupposti di fatto, a prescindere da ogni indagine valutativa da parte del datore di lavoro; ove invece a quest'ultimo sia riconosciuta la facoltà di apprezzare discrezionalmente i presupposti dell'avanzamento, nella loro consistenza ed estensione, la posizione del dipendente viene a configurarsi - rispetto alla promozione - come mera aspettativa, di fatto alla quale di conseguenza non può essere attribuita tutela giuridica. Nè in tal caso il lavoratore può pretendere di essere assegnato alla qualifica superiore mediante una comparazione delle mansioni da lui in concreto espletate con quelle svolte da altri lavoratori aventi la qualifica vantata, atteso che il datore di lavoro non è tenuto inderogabilmente a garantire ai propri dipendenti un'uguale retribuzione, ma soltanto a rispettare il divieto di discriminazione in ragione del sesso e dell'età. (V 971/85, mass n 439124).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)