Sez. 2, Sentenza n. 17895 del 31/08/2011 (Rv. 619530 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO | Azione del proprietario per la rimozione delle opere - Termine semestrale - Natura decadenziale - Sussistenza - Decorso - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO
Il termine di sei mesi, trascorso il quale, il proprietario del suolo non può, a norma dell'art 936, quinto comma, cod. civ., chiedere al terzo la rimozione delle costruzioni da questi eseguite con materiali propri sul detto fondo, integra un termine di decadenza disposto in materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, il decorso di questo termine non può essere rilevato dal giudice d'ufficio, ma deve essere eccepito dall'interessato mediante conclusioni specifiche, formulate in modo chiaro ed univoco.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)