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Sez. 3 - , Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023 (Rv. 667592 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | All'esecuzione o agli atti esecutivi - Proposizione, nel corso del procedimento esecutivo, mediante atto iscritto al ruolo generale degli affari contenziosi civili - Provvedimento di trasmissione dell’atto al giudice dell’esecuzione - Impugnabilità con l’opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667592-02

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 486, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis com. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 ter, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)