Sez. 1, Sentenza n. 3620 del 07/08/1989 (Rv. 463571 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE - PER MANCATO DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLEGAZIONE AGLI ATTI DELLA COPIA AL MOMENTO DELLA DECISIONE - INSUSSISTENZA DELLA IMPROCEDIBILITÀ - IRRITUALITÀ DELLA DECISIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE - PER MANCATO DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLEGAZIONE AGLI ATTI DELLA COPIA AL MOMENTO DELLA DECISIONE - INSUSSISTENZA DELLA IMPROCEDIBILITÀ - IRRITUALITÀ DELLA DECISIONE - IRRILEVANZA.*
L'improcedibilità dell'appello per mancata produzione della sentenza impugnata - che non è una sanzione processuale, ma una conseguenza dell'impossibilità per il giudice del gravame di esaminare la sentenza di primo grado - non trova applicazione quando, al momento della decisione, si trovi comunque allegata agli Atti una copia, sicché il giudice dell'impugnazione sia in grado di avere conoscenza della pronuncia impugnata, senza che rilevi l'irritualità della produzione od acquisizione della copia medesima, ovvero la circostanza che essa non sia autentica, ove la controparte non abbia provveduto a contestarne la conformità all'originale, non appena in grado di avere conoscenza del documento. (V 6429/87, mass n 454708; (V 3362/83, mass n 428259; (V 4816/81, mass n 415524).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)