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Sez. 1, Sentenza n. 1844 del 21/06/1974 (Rv. 370058 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - MANCATA MENZIONE DELLA PEDISSEQUA SOTTOSCRIZIONE DEL MANDATO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1974-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370058-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - MANCATA MENZIONE DELLA PEDISSEQUA SOTTOSCRIZIONE DEL MANDATO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione se nella copia notificata, pur essendovi la formula della procura e quella della certificazione dell'autenticita della sottoscrizione della parte, non vi sia tuttavia menzione (mediante l'espressione: 'firmatò o simili) della pedissequa sottoscrizione del mandato, in quanto deve in tal caso ritenersi che al momento della notificazione (che si effettua mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, a norma dell'art 137 cod proc civ) la sottoscrizione mancasse anche nell'originale e che su quest'ultimo sia stata apposta successivamente alla notificazione dell'atto, e quindi invalidamente. (V 440'73, mass n 362435).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)