Sez. L, Sentenza n. 811 del 29/01/1988 (Rv. 457211 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - DIRITTO ALLA SOLA MAGGIORE RETRIBUZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - DIRITTO ALLA SOLA MAGGIORE RETRIBUZIONE.*
Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, la cui sostituzione da parte di un altro lavoratore avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest'ultimo il diritto all'assegnazione definitiva ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., deve intendersi il lavoratore il quale non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro, ricorrendo le quali la citata norma trova applicazione solo per quanto attiene al diritto del sostituto alla maggiore retribuzione per il periodo di effettivo Esercizio delle mansioni superiori proprie del lavoratore sostituito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)