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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 6 maggio 1980, causa 784/79

Decisione
decisa il 1980-05-06
ECLI
ECLI:EU:C:1980:123

Epigrafe

Nel procedimento 784/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht di Coblenza (Seconda Sezione Civile) nella causa dinanzi ad esso pendente fra Porta-Leasing GmbH, con sede in Treviri, e Prestige International SA, con sede in Senningerberg, Lussemburgo, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla suddetta Convenzione 27 settembre 1968, LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars, Mackenzie Stuart, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
L'appellante nella causa principale, una società tedesca con sede in Treviri, stipulava nel 1977 con l'appellata nella causa principale, una società con sede in Senningerberg, Lussemburgo, una serie di «contratti di leasing» concernenti autoveicoli.
paragrafo 2
I moduli di contratto a stampa predisposti dall'appellante contengono fra l'altro la seguente clausola attributiva di competenza: «luogo dell'adempimento e foro competente per tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto sono quelli della sede del locatore».
paragrafo 3
Il Landgericht di Treviri — dinanzi al quale l'appellante, dopo aver disdetto detti contratti, aveva citato l'appellata chiedendo il pagamento dei canoni scaduti e il risarcimento dei danni — si dichiarava incompetente, motivando che la clausola relativa alla competenza, in base alla quale esso era stato adito, non risponde ai requisiti prescritti dall'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la Convenzione), il quale dispone: «ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'art. 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata».
paragrafo 4
Secondo il detto giudice, questa disposizione va interpretata nel senso che la clausola attributiva di competenza vincola il residente nel Lussemburgo solo se è contenuta in un documento a parte, separato dalle restanti clausole contrattuali.
paragrafo 5
L'Oberlandesgericht di Coblenza, adito in sede di appello, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 6
«Se la clausola relativa alla competenza contenuta, senza particolare rilievo, in un contratto concluso mediante un modulo con una persona residente nel Lussemburgo e da questa sottoscritto, possieda i requisiti prescritti per la sua efficacia dall'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968».
paragrafo 7
L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 23 ottobre 1979. La Commissione delle Comunità europee ha presentato osservazioni scritte ai sensi dell'art. 5 del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971 › Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
Ad avviso della Commissione, la clausola attributiva di competenza cui si riferisce il giudice nazionale ha efficacia solo se:
paragrafo 2
a) siano rispettati i requisiti di carattere generale di cui all'art. 17 della Convenzione, vale a dire se vi sia un accordo scritto o un accordo verbale confermato per iscritto, mentre è irrilevante che si tratti o no di un contratto concluso mediante un modulo (sentenze 14 dicembre 1976, in cause 24/76, Estasis Salotti, e 25/76, Segoura, Race. pagg. 1831 e, rispettivamente, 1851); b) la clausola attributiva di competenza sia stata accettata «espressamente» dalla persona residente nel Lussemburgo; c) la clausola attributiva di competenza sia stata accettata specificamente.
paragrafo 3
Per quanto il requisito che l'accettazione sia espressa escluda le ipotesi di accettazione tacita o implicita, come pure l'ipotesi in cui il contratto, firmato da ambo le parti, richiami espressamente le condizioni generali di vendita di una di queste, esso non osta tuttavia a che il contratto sia stipulato mediante un modulo, purché questo contenga expressis verbis la clausola attributiva di competenza.
paragrafo 4
Ai fini della decisione della controversia è dunque decisiva l'interpretazione dell'espressione «specificamente accettata». A questo proposito, la Commissione svolge due considerazioni in un certo senso preliminari. In primo luogo, dal fatto che i termini «espressamente» e «specificamente» siano uniti dalla congiunzione «e» deriva che l'esigenza che l'accettazione sia specifica costituisce un terzo requisito che va ad aggiungersi agli altri due citati in precedenza. In secondo luogo, l'espressione «specificamente accettata» può dar luogo a due diverse interpretazioni: secondo la prima, è sufficiente che alla clausola attributiva di competenza venga data nel testo del contratto particolare evidenza, ad esempio sottolineandola o stampandola in grassetto; secondo l'altra, più restrittiva, la clausola attributiva di competenza dev'essere oggetto di una distinta dichiarazione di accettazione scritta della parte residente in Lussemburgo, non contenente nessun'altra clausola contrattuale, e cioè separata dal contratto. Questa seconda interpretazione corrisponderebbe a quanto disposto, in materia di convenzione arbitrale fra non commercianti, dal § 1027 del codice tedesco di procedura civile.
paragrafo 5
Ad avviso della Commissione, la seconda interpretazione va preferita, per i seguenti motivi:

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971 › Osservazioni della Commissione › a) La lettera della disposizione di cui trattasi

paragrafo 1
L'espressione «specificamente accettata», nelle varie versioni linguistiche, si riferir see ad una forma di accettazione diversa da quella con cui si accettano le altre clausole contrattuali; orbene, una distinta dichiarazione di accettazione della clausola attributiva di competenza, separata dall'accettazione delle altre clausole contrattuali, è più conforme a questo modo di vedere. Non è pertanto sufficiente che alla clausola attributiva di competenza sia data particolare evidenza rispetto alle altre clausole contrattuali, ma deve invece trattarsi di un documento a parte.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971 › Osservazioni della Commissione › b) La ratio delia disposizione

paragrafo 1
La Commissione osserva, richiamandosi alla relazione Jenard (GU 1979, n. C. 59, pag. 63), che la disposizione di cui trattasi è volta ad impedire che, tenuto conto del gran numero di contratti internazionali stipulati da persone residenti nel Lussemburgo, queste vengano citate in giudizio dinanzi a giudici stranieri molto più frequentemente delle parti residenti negli altri Stati contraenti. Il conseguimento di questo obiettivo è già in parte garantito dal principio che la validità delle clausole attributive di competenza è subordinata all'espressa accettazione di queste da parte del contraente residente in Lussemburgo. Dato il gran numero di contratti tipo internazionali contenenti un'espressa clausola attributiva di competenza, si è resa necessaria un'ulteriore tutela e, di conseguenza, un'ulteriore restrizione a favore del contraente residente nel Lussemburgo, ciò che implica un atto separato.
paragrafo 2
Concludendo, la Commissione propone che la Corte risolva come segue la questione ad essa sottoposta:
paragrafo 3
«La clausola relativa alla competenza contenuta, senza particolare rilievo, in un contratto concluso mediante un modulo con una persona residente nel Lussemburgo e da questa sottoscritto, non possiede i requisiti prescritti per la sua efficacia dall'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Perché detti requisiti siano soddisfatti occorre una distinta dichiarazione scritta, con la quale il contraente residente nel Lussemburgo accetti espressamente la clausola relativa alla competenza e nella quale non sia contenuta nessun'altra clausola contrattuale».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
L'appellante nella causa principale, rappresentata dall'avv. H. Cremer, del foro di Coblenza, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico G. Bebr, in qualità d'agente, assistito dall'aw. W. D. Krause-Ablass, del foro di Düsseldorf, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 20 marzo 1980.
paragrafo 2
L'appellante nella causa principale ha sostenuto che l'art. I, 2° comma, del Protocollo va interpretato in senso restrittivo, in base al principio della libertà contrattuale, e che detta disposizione non fa altro che ripetere quanto disposto dall'art. 17 della Convenzione. Un documento specifico non è in nessun caso necessario; è sufficiente che una clausola del contratto concerna espressamente la proroga di competenza.
paragrafo 3
La Commissione ha ribadito gli argomenti svolti nelle osservazioni scritte ed ha insistito sulla necessità di un documento specifico.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 marzo 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 12 ottobre 1979, pervenuta in cancelleria il 23 dello stesso mese, l'Oberlandesgericht di Coblenza ha sottoposto in via pregiudiziale a questa Corte, a norma dell'art. 1 del Protocollo relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1975, n. L 204, pag. 28), una questione vertente sull'interpretazione dell'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla citata Convenzione 27 settembre 1968.
punto 2
Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra un'impresa di leasing — appellante nella causa principale — con sede in Treviri, Repubblica federale di Germania, ed un suo cliente — appellato nella causa principale — avente sede nel Granducato del Lussemburgo. I contratti stipulati tra le parti mediante moduli a stampa contengono una clausola che stabilisce la competenza del foro della sede dell'appellante. Convenuta in giudizio da quest'ultima dinanzi al Landgericht di Treviri, la ditta lussemburghese ha contestato la competenza ratione loci del giudice tedesco, richiamandosi all'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione 27 settembre 1968.
punto 3
Detta disposizione stabilisce che «ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'art. 17 (della Convenzione), ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata».
punto 4
Al fine di risolvere il suddetto problema di competenza, l'Oberlandesgericht di Coblenza, adito in sede d'appello, ha sollevato la seguente questione: «Se la clausola relativa alla competenza contenuta, senza particolare rilievo, in un contratto concluso mediante un modulo con una persona residente nel Lussemburgo e da questa sottoscritto, possieda i requisiti prescritti per la sua efficacia dall'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968».
punto 5
Per risolvere questa questione è necessario determinare il rapporto esistente tra la disposizione di cui si chiede l'interpretazione e l'art. 17 della Convenzione. A norma di quest'ultimo articolo, l'accordo tra le parti in materia di competenza (Vereinbarung über die Zuständigkeit) deve risultare da una clausola scritta o da una clausola verbale confermata per iscritto. Dalle sentenze pronunziate dalla Corte di giustizia il 14 dicembre 1976 (cause 24/76, Estasis Salotti, e 25/76, Segoura, Racc. pagg. 1831 e, rispettivamente, 1851) risulta che il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17 è inteso a garantire che il consenso delle parti, le quali, mediante la proroga di competenza, derogano ai principi generali in materia di competenza sanciti dagli artt. 2, 5 e 6 della Convenzione, sia manifestato in maniera chiara e precisa e sia effettivamente provato. L'art. I, 2° comma, del Protocollo, del quale si chiede l'interpretazione, va più lontano. Esso, disponendo espressamente che la clausola attributiva di competenza ha effetto nei confronti della persona residente nel Lussemburgo soltanto se questa l'abbia «espressamente e specificamente accettata», stabilisce requisiti speciali e più rigorosi che si aggiungono a quelli prescritti dall'art. 17 della Convenzione.
punto 6
Questa interpretazione è conforme agli scopi perseguiti dall'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione 27 settembre 1968. Gli autori della Convenzione, infatti, tenuto conto del fatto che molti dei contratti stipulati da persone residenti nel Granducato del Lussemburgo sono contratti internazionali, hanno ritenuto indispensabile stabilire, per le clausole attributive di competenza che possono essere opposte ai residenti nel Lussemburgo, requisiti più rigorosi di quelli stabiliti dall'art. 17 della Convenzione. Tale scopo può essere completamente raggiunto solo se dette clausole siano state accettate dai residenti nel Lussemburgo in maniera espressa e specifica.
punto 7
Ne derivano, per quanto concerne le persone residenti nel Lussemburgo, due condizioni supplementari rispetto a quelle contemplate dall'art. 17 della Convenzione, che devono essere entrambe soddisfatte, e cioè un'accettazione espressa ed un'accettazione specifica. Dal raffronto tra il testo dell'art. 17 e quello dell'art. I del Protocollo risulta che la prima di tali condizioni è soddisfatta soltanto se la clausola relativa alla competenza sia oggetto di una disposizione ad essa particolarmente ed esclusivamente dedicata.
punto 8
Perché sia soddisfatto il requisito dell'accettazione specifica è poi necessario che la parte lussemburghese manifesti il suo accordo sottoscrivendo specificar mente la clausola attributiva di competenza, giacché la semplice firma del contratto da parte sua non è sufficiente per il raggiungimento dello scopo di tutela perseguito dall'art. I, 2° comma, del Protocollo. Non occorre tuttavia che detta clausola figuri in un documento distinto da quello in cui è contenuto il contratto.
punto 9
In base alle considerazioni che precedono, la questione del giudice nazionale va così risolta: l'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione 27 settembre 1968 dev'essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza ai sensi di questa disposizione può essere considerata come espressamente e specificamente accettata da una persona residente nel Lussemburgo soltanto se, oltre ad avere la forma scritta, in conformità all'art. 17 della Convenzione, sia oggetto di una disposizione ad essa particolarmente ed esclusivamente dedicata e specificamente sottoscritta dalla parte residente nel Lussemburgo; la firma del contratto nel suo complesso non è a tal fine sufficiente. Non è tuttavia necessario che detta clausola figuri in un documento distinto da quello in cui è contenuto il contratto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 10
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dall'Oberlandesgericht di Coblenza (Seconda Sezione Civile), con ordinanza 12 ottobre 1979, registrata nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1979, dichiara: L'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza ai sensi di questa disposizione può essere considerata come espressamente e specificamente accettata da una persona residente nel Lussemburgo soltanto se, oltre ad avere la forma scritta, in conformità all'art. 17 della Convenzione, sia oggetto di una disposizione ad essa particolarmente ed esclusivamente dedicata e specificamente sottoscritta dalla parte residente nel Lussemburgo; la firma del contratto nel suo complesso non è a tal fine sufficiente. Non è tuttavia necessario che detta clausola figuri in un documento distinto da quello in cui è contenuto il contratto.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 maggio 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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