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Sez. 2, Sentenza n. 5021 del 04/11/1978 (Rv. 394780 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - INDENNITA - PAGAMENTO PREVENTIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE - OFFERTA DELL'INDENNITA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL CONVENUTO PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE COSTRUITE IN APPOGGIO AL MURO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1978-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394780-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - INDENNITA - PAGAMENTO PREVENTIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE - OFFERTA DELL'INDENNITA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL CONVENUTO PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE COSTRUITE IN APPOGGIO AL MURO - EFFETTI.*

L'art 874 cod civ, nel porre a carico del proprietario che intenda ottenere la comunione forzosa del muro sul confine il pagamento di una somma di danaro pari alla meta del valore del muro o della parte di muro resa comune, e alla meta del valore del suolo su cui il muro e costruito, non stabilisce che tale indennita debba essere corrisposta in via preventiva, onde l'offerta dell'indennita, effettuata in giudizio dalla parte convenuta per la demolizione delle opere abusivamente costruite in appoggio al muro di confine del vicino, ha l'effetto di paralizzare la richiesta di demolizione. (Conf 1798/66, mass n 323514; (Conf 579/65; (Conf 849/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)