diritto.io

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative

Testo in vigore al

Titolo III. Disposizioni per ampliare gli imponibili e per contenere le elusioni

Art. 22

1. Nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni del comma precedente:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) della allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non e' ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1990, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393".

2. Nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta".

3. Nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, e' tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita':
a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, e' restituito dall'ufficio all'interessato che deve annotarlo a norma dell'articolo 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa.".

4. Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, dopo il primo comma, il seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita'
con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
b) la distruzione dei beni.".

5. Nell'articolo 69, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu' cessioni, la base imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.".

6. Nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potra' essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.".

Art. 23

1. Nell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La presunzione di liberalita', se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.".

2. Nell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' aggiunta la seguente nota:
"II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa".

Art. 24

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    "L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento sull'immobile.";

  2. b) all'articolo 4, il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
    "L'imposta e' dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione";

  3. c) all'articolo 6, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma.";

  4. d) all'articolo 18, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
    "In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.".

Art. 25

1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e' aggiunto il seguente comma:
"Le partecipazioni in societa' di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di societa' o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22".

Art. 26

1. Nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare".

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'articolo 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, deve intendersi che i proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare.

3. Nell'articolo 8, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "la differenza puo' essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite dalle seguenti: "la differenza puo' essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi".

4. Nell'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente periodo:
"; si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in societa' a responsabilita' limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice ivi residenti;".

5. Nell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con avanzi di fusione" sono soppresse.

6. Nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni.
    I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano.";

  2. a-bis) al comma 3, dopo le parole: "Le spese relative all'acquisto di beni mobili", sono aggiunte le parole: "diversi da quelli indicati nel comma 4";

  3. b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore, la deduzione e' ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di societa' semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio.";

  4. c) nel comma 5 sono soppresse le parole: "e le spese di rappresentanza"; le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2 per cento"; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.".

7. Nell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nel comma 4 la parola: "nono" e' sostituita con la parola: "quarto";6a

  2. b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
    "5-bis. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze
    relative ai beni di cui alle lettere a) e b), escluse le autovetture
    e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000
    centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del comma 8- bis dell'articolo 67, nonche' ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma".

8. Nell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non e' determinata o e' inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta.
Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela ne' per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attivita' in societa' di persone.".4

9. Nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 3.".

10. Nell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 8- bis dell'articolo 67, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonche' ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma.".

11. Nell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nel comma 8, le parole da: "se il contratto ha per oggetto beni diversi dagli immobili" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.";

  2. b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
    "8-bis. Sempreche' non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:
    a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
    b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico;
    c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.
    8-ter. Per le imprese che esercitano attivita' di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si applica, per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.";

  3. c) alla fine del primo periodo del comma 10 sono aggiunte le seguenti parole: ", per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio".

12. Nell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.".

Art. 27

1. Nell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "puo' essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite con le seguenti: "puo' essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94.".

2. Nell'articolo 112, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'articolo 20, comma 1, lettera f).".

Art. 28

1. Nell'articolo 123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "quale risulta dalla situazione patrimoniale" sono sostituite con le parole: "quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se le azioni o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della societa' risultante dalla fusione o incorporante.".

Art. 29

1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento . I soci, all'atto della riscossione degli utili, hanno facolta' di optare per il regime della ritenuta di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, sulle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.

2. Per il versamento delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Nell'articolo 8, primo comma, numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "all'aliquota del" sono aggiunte le parole: "15 per cento e del".

4. Le disposizioni innovative di cui al comma 1 non si applicano agli utili distribuiti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei requisiti stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e la destinabilita' degli utili residui a fini di mutualita' e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, godono delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, secondo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. La presente disposizione deve intendersi interpretazione autentica del predetto articolo 14 e delle altre disposizioni tributarie che subordinano il godimento di agevolazioni alla sussistenza dei requisiti della mutualita' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Art. 30

1. Nell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona.".

2. Nell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
, le parole da: "possono limitarsi" fino alla fine sono sostituite con le seguenti parole: "compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.".

3. Nell'articolo 51, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.".

4. Nell'articolo 61, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.".

Art. 31

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), dopo le parole: "ai progettisti dell'opera;" sono aggiunte le parole: "domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni;";

  2. b) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), dopo le parole: "ai soggetti che esercitano l'attivita';" sono aggiunte le parole:
    "domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;";

  3. c) nell'articolo 6, primo comma, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:
    "g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
    g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti";

  4. d) nell'articolo 7, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
    "Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti ... e i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6.";

  5. e) nell'articolo 7, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
    "Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative ... e ai contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6 il decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed e' emanato di concerto con il Ministro del tesoro.".

Art. 32

1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e' elevata dal 18 per cento al 30 per cento.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 .

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 .

Titolo IV. Disposizioni in materia di aliquote iva e di tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa

Art. 34

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento e' sostituita, in ogni caso, dall'aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989.

2. Per le operazioni soggette all'aliquota del quattro per cento la quota imponibile si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 3,85 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 104, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la lettera i) del terzo comma dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente:
    "i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;";

  2. b) nel terzo comma dell'articolo 2, la lettera g) e' soppressa;

  3. c) nel quarto comma dell'articolo 3, la lettera g) e' soppressa;

  4. d) il numero 10 dell'articolo 10 e' soppresso;

  5. e) la lettera c) del primo comma dell'articolo 74 e' sostituita dalla seguente:
    "c) per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di forfettizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo dei complessivo beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora questultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute; la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa e' elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento;".

5. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il n. 18) e' sostituito dal seguente:
    "18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;";

  2. b) il n. 26) e' sostituito dal seguente:
    "26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;";

  3. c) il n. 35) e' sostituito dal seguente:
    "35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;".

6. I notiziari quotidiani ed i dispacci delle agenzie di stampa devono intendersi equiparati, ai fini dell'aliquota, ai giornali quotidiani.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384 .

7-bis. Alle bevande a base di vino, regolarmente dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988, si applica l'aliquota IVA del 9 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorche' alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

8-bis. Le prestazioni aventi per oggetto attivita' didattica svolta in Italia da filiazioni di universita' o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attivita' non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa e' applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta.
Per le filiazioni gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 1989.

Art. 34-bis

1. Le disposizioni dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni ivi previste effettuate alla Agenzia spaziale italiana. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attivita' di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dalla predetta Agenzia in attuazione del piano spaziale nazionale approvato dal CIPE non si considera attivita' commerciale rientrante nell'articolo 2195 del codice civile.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge 30 maggio 1988, n. 186 .

Art. 35

1. La percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, e' fissata, per l'anno 1989, nella misura del 12 per cento.

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 1-ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 1990.6

Art. 35-bis

1. Il numero 8) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relativi cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;".

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le locazioni di fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita e' stabilita nella misura del 4 per cento.

Art. 36

1. Per l'attribuzione del numero di partita IVA, e' dovuta la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le societa' non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio e' stabilita in lire duecentocinquantamila.

2. La tassa e' altresi' dovuta, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui e' stato attribuito il numero di partita IVA. La disposizione si applica anche se il numero di partita IVA e' stato attribuito anteriormente alla predetta data.

3. La tassa di rilascio e quella annuale non si applicano alle societa' soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

3-bis. La tassa annuale di cui al comma 2 non e' dovuta dai soggetti dichiarati falliti e da quelli ammessi alla procedura di concordato preventivo e dagli enti dei quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale e' stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale non e' neppure dovuta dai soggetti posti in liquidazione, a partite dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui il soggetto stesso e' stato posto in liquidazione.

4. La tassa di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attivita'; quella annuale entro il termine del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta.
Gli estremi delle attestazioni di versamento della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e di quella annuale devono essere riportati nelle rispettive dichiarazioni.

5. Coloro che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA devono corrispondere la tassa di rilascio e quella annuale rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio di attivita', ovvero entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale; l'attestazione di versamento relativa alla tassa annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.

6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' cessata l'attivita', sempre che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre dell'anno nel quale e' avvenuta la cessazione, salvo il caso in cui il termine stabilito dall'articolo 35, terzo comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, scade nel mese di gennaio successivo all'anno di cessazione dell'attivita'. Alle dichiarazioni di cessazione di attivita' sono equiparate le dichiarazioni di variazione previste dal citato articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quando comportano cessazione di attivita'.

7. Per la mancata indicazione o produzione delle attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica una pena pecuniaria di misura pari alla tassa dovuta ai sensi del comma 1.

8. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e' sostituito dal seguente:
"1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' stabilita nella misura di lire 12 milioni per le societa' per azioni ed in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le societa' a responsabilita' limitata e di lire 500 mila per le societa' di altro tipo.".

8-bis. Per l'anno 1988 la tassa di concessione governativa di cui al comma 8 e' stabilita nella misura di lire 15 milioni per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le societa' a responsabilita' limitata e di lire 500 mila per le societa' di altro tipo. Gli eventuali conguagli devono essere eseguiti entro il 30 giugno 1989. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e' soppresso.

9. Le tasse di concessione governativa di cui ai numeri 72 e 73 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono stabilite in lire 40 mila e quelle di cui al n. 87 della medesima tariffa sono stabilite in lire 50 mila.

10. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano alle tasse il cui termine di pagamento decorre dal 1 gennaio 1989.

Art. 37

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, valutate per l'anno 1989 in lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in lire 8.340 miliardi e per l'anno 1991 in lire 9.310 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti per lo stesso anno 1989 dalla applicazione dell'articolo 33. Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 36 si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate assicurate dal comma 9 del medesimo articolo 36.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38

1. Le disposizioni dell'articolo 23 e dell'articolo 24 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 25 si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 28 si applica alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile e' eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto riguardanti i giornali, i libri ed i periodici hanno effetto dal 1° gennaio 1990. PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384.

2-bis. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative, si applicano a decorrere dal 1 agosto 1989.3

3. A partire dal 1 gennaio 1989 l'indice del costo della vita, valevole ai fini dell'adeguamento automatico delle retribuzioni, viene depurato delle variazioni dovute alle modifiche delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 34, determinate convenzionalmente nella misura complessiva dello 0,5 per cento.

Art. 38-bis

1. Le facolta' attribuite alle aziende di credito, agli agenti di cambio e alle commissionarie ammesse alle borse valori per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni, sono estese alle societa' ed enti iscritti all'albo di cui al primo comma dell'articolo 6 del decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1988, che abbiano aderito alla convenzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1988, per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, attraverso circuito telematico .

Art. 39

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
FANFANI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI