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Sez. 4, Sentenza n. 435 del 08/02/1971 Ud. (dep. 29/04/1971) Rv. 117773 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PRIMA CONCESSIONE IN APPELLO - CONDIZIONE - RICHIESTA EFFETTUATA IN DIBATTIMENTO - OMESSO ESAME DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117773-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PRIMA CONCESSIONE IN APPELLO - CONDIZIONE - RICHIESTA EFFETTUATA IN DIBATTIMENTO - OMESSO ESAME DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

La sospensione condizionale della pena, mentre puo essere concessa nel giudizio di primo grado, indipendentemente dalla richiesta dell'interessato, non puo essere invece accordata nel giudizio di appello, se non ha formato oggetto dei motivi di gravame. Ne consegue che non costituisce Mancanza di motivazione, l'omesso esame, da parte del giudice di appello, della richiesta di concessione di detto beneficio, formulata solo nel dibattimento di secondo grado, trattandosi di richiesta manifestamente infondata, e che, se esaminata, non avrebbe potuto trovare accoglimento. (Conf 115689, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)