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Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Testo in vigore al

Art. 102

1. Il procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la ferita, lesione o infermita', riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorita' amministrative e sanitarie.

2. In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza e' giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perche' affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere di ufficio la rispettiva pratica sanitaria alla competente Commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari.

3. Contemporaneamente il militare e' inviato in licenza speciale in atteso del trattamento di quiescenza.

Art. 103

1. Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dalla Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, di uno avente la qualifica di partigiano combattente e di uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

2. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma fara' parte, altresi', un sanitario specialista in ginecologia.

3. La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare con funzioni di presidente.

4. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra.

5. Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per la difesa, determina le sedi della Commissioni e ne nomina i componenti, di concerto con i Ministri interessati.

6. Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in manicomio, la Commissione puo' pronunciare il suo parere in base ad un certificato del direttore dello stabilimento.

7. La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidita' secondo le annesse tabelle.

8. Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara, nel verbale i motivi del dissenso.

9. Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere.

10. Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro.

Art. 104

1. Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, di intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno due docenti universitari nella specialita' relativa alle lesioni o infermita' in esame, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Per i docenti universitari e' sufficiente il grado di capitano.

2. Un quarto degli ufficiali medici predetti e' scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

3. Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento del loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennita' gravera' sul bilancio delle pensioni.

4. La Commissione e' presieduta da un ufficiale generale medico.

Art. 105

1. La Commissione medica superiore puo' funzionare anche suddividendosi in Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano, e decide con l'intervento di non meno cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed uno avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.

2. Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui all'art. 103, esprime il suo giudizio dopo la visita diretta dell'interessato. La Commissione puo' delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale.

3. La Commissione da inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta del Ministro per il tesoro.

Art. 106

1. Le ferite, lesioni o infermita' dalle quali sia derivata la invalidita' o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorita' militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finche', duri la incapacita giuridica.

2. Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma e' validamente eseguita in qualunque momento anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di cinque anni, purche' per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa casualmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattivita' sofferto.

3. Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma e' di anni dieci.

4. Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, e' sufficiente a darne prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge.

5. Nei casi di scomparsa del militare, la prova e' data mediante una dichiarazione di irreperibilita', che deve essere redatta dalla competente autorita', appena trascorsi i termini stabiliti nell'art. 7, e trasmessa al sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.

6. Per i civili la scomparsa e' accertata mediante atto giudiziale di notorieta', senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento puo' essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilita'.

7. La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta morte.9

Art. 107

1. Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purche' si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni.9

Art. 108

1. Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio ed il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

2. I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

3. Nei casi in cui le condizioni di eta' o di incapacita' a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.

4. Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni.9

Art. 109

1. Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, puo' procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.

Art. 110

1. Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede, dopo passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o ridurre gli assegni gia' liquidati.

2. Nel caso di perdita per condotta immorale della vedova ai termini dell'art. 92, comma terzo, e nei casi di cui all'art. 98, il Ministro del tesoro provvede alla revoca totale o parziale della pensione od assegno, su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale, del quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un rappresentante delle Associazioni interessate di cui all'art. 99, quinto comma.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro, dopo raccolte le necessarie informazione e su denuncia del Procuratore generale della Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione, costituite in turno speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede all'immediata sospensione dei pagamenti gia' autorizzati.

4. Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del Comitato agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti.

5. Ove lo richieda, l'interessato puo' essere udito personalmente (od a mezzo di procuratore). La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato.

6. Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide in via definitiva con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale della Corte dei conti.

7. Avverso tale decisione e' ammesso, da parte degli interessati e del Procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 114.

Art. 111

1. Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti negli articoli 98, primo e secondo comma e 110, secondo comma della presente legge, il Ministro per il tesoro decide con la procedura stabilita dal predetto art. 110.

Art. 112

1. Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 98 e 110, rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.

Art. 113

1. Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni ed alle indennita' regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dello ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale.

2. E' data facolta' al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennita', che a termini di legge siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione), debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.

3. Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del municipio, ricevuta autenticata dal segretario.

4. Qualora i sindaci contravvengano, a tale disposizione o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarita', nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il prefetto della provincia, valendosi, ove occorra, dell'opera di Commissari prefettizi.

5. Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.

Art. 114

1. Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrera' dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento.

2. La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla corte dei conti.

3. Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali erette in Enti morali, e' esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

4. Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse norme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore.

5. Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso.22

Art. 115

1. Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria.

2. Il ricorso puo' essere prodotto entro 90 giorni dalla piu' recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purche' la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro 90 giorni dalla prima notificazione.

Art. 116

1. I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza, del Presidente della Corte dei conti.

2. Le predette Sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non piu' di due primi referendari o referendari.

3. I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o da un presidente di Sezione da lui delegato.

4. Il personale di magistratura della Corte e' aumentato, nel ruolo organico per i servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e sei consiglieri.

Titolo VIII. Disposizioni generali e transitorie.

Art. 117

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo art. 122, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dal 1 marzo 1950.

3. Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni gia' concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto d'ufficio.

4. Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

5. Se la domanda e' presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

6. E' conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

7. Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine per la presentazione della domanda di pensione da parte degli invalidi affetti da parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949, conseguente ad una infezione encefalitica contratta in occasione della campagna in Africa orientale 1935-38.

8. Le pensioni di riversibilita' ordinaria concesse ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno riesaminate in base alle disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge.

Art. 118

1. Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i termini:

  1. a) di cui agli articoli 107 e 108 per gli eventi verificatisi dal 1 settembre 1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della legislazione precedente;

  2. b) di cui al primo e secondo comma dell'art. 107 per le invalidita' derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1 settembre 1939 nelle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 26;

  3. c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del primo comma dell'art. 53, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1 settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della legislazione precedente.

Art. 119

1. Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le pratiche di pensione comunque definite negativamente, relative ad infortuni subiti, senza colpa dell'infortunato, per esplosione di ordigni bellici.

2. L'Amministrazione dello Stato puo' rivalersi, per le somme liquidate, contro il responsabile o i responsabili dell'evento dannoso che siano imputabili per colpa, secondo le norme comuni della responsabilita' civile.

3. La istanza di revisione deve essere presentata al Ministero del tesoro entro 90 giorni dalla entrata in vigore i della presente legge, sotto pena di decadenza.

Art. 120

1. Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti piu' favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato per la pensione privilegiata ordinaria, gli interessati dovranno presentare la domanda entro il termine di cui all'articolo precedente.

Art. 121

1. I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengono a mancare i primi concessionari.

2. Se pero' la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari e' inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

Art. 122

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o di mezzi bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra, in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle quali sia derivata una invalidita' ascrivibile alle prime due categorie della annessa tabella A ed alle loro famiglie in caso di morte.

2. Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od assegno di guerra i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o dai privati, ancorche' vi abbiano prestato servizio in qualita' di comandati durante la guerra 1915-18, e i cittadini italiani che abbiano riportato in conseguenza della stessa guerra una, invalidita' dovuta a qualsiasi fatto di guerra che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata, ed in caso di morte le loro famiglie, qualora l'invalidita' o la morte si siano verificate in occasione della prestazione di servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona a rischio di guerra.