Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008
Testo in vigore al
Art. 10 Iniziative Speciali
1. L'Italia, su specifica richiesta della Grande Giamahiria, si impegna a realizzare le Iniziative Speciali sono riportate a beneficio del popolo libico. Le Parti concordano l'ammontare di spesa complessivo per la realizzazione di tali iniziative ed affidano ad appositi Comitati Misti la definizione delle modalita' di esecuzione delle stesse ed il limite di spesa annuale da impegnare per ognuna di esse ad eccezione delle borse di studio di cui al punto b).
a) La costruzione in Libia di duecento unita' abitative, con siti e caratteristiche da determinare di comune accordo.
b) L'assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie per l'intero corso di studi a un contingente di cento studenti libici, da rinnovare al termine dei corso di studi a beneficio di altri studenti. Con uno scambio di Lettere si precisa il significato di rinnovare, per assicurare la continuita'.
c) Un programma di cure, presso Istituti specializzati italiani, a favore di alcune vittime in Libia dello scoppio di mine, che non possano essere adeguatamente assistite presso il Centro di Riabilitazione Ortopedica di Bengasi realizzato con i fondi della Cooperazione italiana.
d) Il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici, civili e militari, e ai loro eredi che, sulla base della vigente normativa italiana, ne abbiano diritto.
e) La restituzione alla Libia di manoscritti e reperti archeologici trasferiti in Italia da quei territori in epoca coloniale: il Comitato Misto di cui all'articolo 16 del presente Trattato individua i reperti e i manoscritti che saranno, successivamente, oggetto di un atto normativo ad hoc finalizzato alla loro restituzione.
Art. 11 Visti ai cittadini Italiani espulsi dalla Libia
1. La Grande Giamahiria si impegna dalla firma del presente Trattato a concedere senza limitazioni o restrizioni di sorta ai cittadini italiani espulsi nel passato dalla Libia, i visti di ingresso che gli interessati dovessero richiedere per motivi di turismo, di visita o lavoro o per altre finalita'.
Art. 12 Fondo sociale
1. La Grande Giamahiria si impegna a sciogliere l'Azienda Libico-Italiana (ALI) e a costituire contestualmente il Fondo sociale, utilizzando i contributi gia' versati dalle aziende italiane all'ALI stessa.
2. L'ammontare del Fondo Sociale sara' utilizzato per le finalita' che erano state previste al punto 4 del Comunicato Congiunto italo-libico del 4 luglio 1998 per avviare la realizzazione delle Iniziative Speciali, di cui all'articolo 10 lettere b) e c) del presente Trattato, fino a concorrenza di tale ammontare. In particolare, potranno essere finanziati progetti di bonifica dalle mine e valorizzazione delle aree interessate, programmi di cura in favore di cittadini libici danneggiati dallo scoppio delle mine, nonche' altre iniziative a favore dei giovani libici nel settore della formazione universitaria e post-universitaria, sino ad esaurimento del credito del Fondo Sociale. Quindi continuera' il finanziamento dalla Parte italiana, in attuazione del Trattato.
3. A tal fine, e' istituito un Comitato Misto paritetico per la gestione del Fondo Sociale secondo le modalita' previste dal Comunicato Congiunto.
4. Definite le modalita' di gestione dell'ammontare gia' costituito del Fondo Sociale e le iniziative da finanziare, le due Parti considerano definitivamente esaurito il Fondo sociale.
Art. 13 Crediti
1. Per quanto riguarda i crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di Amministrazioni ed Enti libici, le Parti si impegnano a raggiungere con uno scambio di lettere una soluzione sulla base del negoziato nell'ambito del Comitato Crediti.
2. Con il medesimo scambio di lettere, le Parti si impegnano a raggiungere una soluzione anche per quanto riguarda gli eventuali debiti di natura fiscale e/o amministrativa di aziende italiane nei confronti di Enti libici.
Capo III. Nuovo partenariato bilaterale
Art. 14 Comitato di Partenariato e consultazioni politiche
1. Le due Parti imprimono nuovo impulso alle relazioni bilaterali politiche, economiche, sociali, culturali e scientifiche ed in tutti gli altri settori, con la valorizzazione dei legami storici e la condivisione dei comuni obiettivi di solidarieta' tra i popoli e di progresso dell'Umanita'.
2. Nel desiderio condiviso di rinsaldare i' legami che le uniscono, le due Parti decidono la costituzione di un Partenariato all'altezza del livello di collaborazione e coordinamento cui ambiscono sui terni bilaterali e regionali e sulle questioni internazionali di reciproco interesse. A tale scopo, le due Parti decidono quanto segue:
a) una riunione annuale del Comitato di Partenariato, a livello del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Segretario del Comitato Popolare Generale, da tenersi alternativamente in Italia e in Libia;
b) una riunione annuale del Comitato dei Seguiti, a livello del Ministro degli Affari Esteri e del Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione Internazionale, da tenersi alternativamente in Italia e in Libia, con il compito di seguire l'attuazione del Trattato e degli altri Accordi di collaborazione, che presentera' le proprie relazioni al Comitato di Partenariato. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte abbia contravvenuto ad uno qualsiasi degli impegni previsti dal presente Trattato, richiedera' una riunione straordinaria del Comitato dei Seguiti, per un esame approfondito e al fine di trovare una soluzione soddisfacente;
c) il Comitato di Partenariato adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione degli impegni previsti dal presente Trattato e le due Parti si adoperano per la realizzazione dei suoi scopi;
d) lo svolgimento di' regolari consultazioni tra altri rappresentanti delle due Parti.
3. Il Ministro degli Affari Esteri e il Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione Internazionale, ricevuta la segnalazione di cui all'Articolo 9 comma 6, si adoperano per definire una soluzione adeguata.
Art. 15 Cooperazione negli ambiti scientifici
1. Le due Parti intensificano la collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia e realizzano programmi di formazione e di specializzazione a livello posi-universitario. Favoriscono a tal fine lo sviluppo di rapporti tra le Universita' e tra gli Istituti di ricerca e di Formazione dei due Paesi. Sviluppano ulteriormente la collaborazione nel campo sanitario e in quello della ricerca medica, promuovendo i rapporti tra enti ed organismi dei due Paesi.
Art. 16 Cooperazione culturale
1. Le due Parti approfondiscono i tradizionali vincoli culturali e di amicizia che legano i due popoli ed incoraggiano i contatti diretti tra enti ed organismi culturali dei due Paesi. Sono altresi' facilitati gli scambi giovanili e i gemellaggi tra citta' ed altri enti territoriali dei due Paesi.
2. Le due Parti danno ulteriore impulso alla collaborazione nel settore archeologico. In tale ambito e' altresi' esaminata, da un apposito Comitato Misto, la problematica concernente la restituzione alla Libia di reperti archeologici e manoscritti. Le due Parti collaborano anche ai fini della eventuale restituzione alla Libia, da parte di altri Stati, di reperti archeologici sottratti in epoca coloniale.
3. Le due Parti agevolano, sulla base della reciprocita', l'attivita' rispettivamente dell'Istituto Italiano di Cultura a Tripoli e dell'Accademia Libica in Italia.
4. Le due Parti concordano sulla opportunita' di rendere le nuove generazioni sempre piu' consapevoli delle conseguenze negative generate dalle aggressioni e dalla violenza e si adoperano per la diffusione di una cultura ispirata ai principi della tolleranza e della collaborazione tra i Popoli.
Art. 17 Collaborazione economica e industriale
1. Le due Parti promuovono progetti di trasferimento di tecnologie e di collaborazione industriale, con riferimento anche a iniziative comuni in Paesi terzi.
2. Sviluppano la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' in altri settori di reciproco interesse, favorendo in particolare lo sviluppo degli investimenti diretti.
3. Esse sostengono le PMI e la costituzione di societa' miste.
4. Le due Parti si adoperano per concordare entro breve una Intesa tecnica in materia di cooperazione economica, scientifica e tecnologica nel settore della pesca e dell'acquacoltura e favoriscono Intese analoghe tra altri Enti competenti dei due Paesi.
Art. 18 Collaborazione energetica
1. Le due Parti sottolineano l'importanza strategica per entrambi i Paesi della collaborazione nel settore energetico e si impegnano a favorire il rafforzamento del partenariato in tale settore.
2. Attribuiscono particolare rilievo alle energie rinnovabili ed incoraggiano la cooperazione tra enti ed organismi dei due Paesi, sia sul piano industriale che su quello della ricerca e della formazione.
Art. 19 Collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalita' organizzata, al traffico di stupefacenti, all'immigrazione clandestina
1. Le due Parti intensificano la collaborazione in atto nella lotta al terrorismo, alla criminalita' organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, in conformita' a quanto previsto dall'Accordo firmato a Roma il 13.12.2000 e dalle successive intese tecniche, tra cui, in particolare, per quanto concerne la lotta all'immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007.
2. Sempre in tema di lotta all'immigrazione clandestina, le due Parti promuovono la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a societa' italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il Governo italiano sosterra' il 50% dei costi, mentre per il restante 50% le due Parti chiederanno all'Unione Europea di farsene carico, tenuto conto delle Intese a suo tempo intervenute tra la Grande Giamahiria e la Commissione Europea.
3. Le due Parti collaborano alla definizione di iniziative, sia bilaterali, sia in ambito regionale, per prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori.
Art. 20 Collaborazione nel settore della Difesa
1. Le due Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione nel settore della Difesa tra le rispettive Forze Armate, anche mediante la finalizzazione di specifici Accordi che disciplinino lo scambio di missioni di esperti, istruttori e tecnici e quello di informazioni militari nonche' l'espletamento di manovre congiunte.
2. Si impegnano altresi' ad agevolare la realizzazione di un forte ed ampio partenariato industriale nel settore della Difesa e delle industrie militari.
3. In tale ambito, l'Italia sosterra' nelle sedi internazionali la richiesta della Libia di indennizzi per i danni subiti da propri cittadini vittime dello scoppio delle mine e per la riabilitazione dei territori danneggiati, con tutti gli Stati interessati.
Art. 21 Collaborazione nel settore della non proliferazione e del disarmo
1. Le due Parti si impegnano a proseguire e rinsaldare la collaborazione nel settore del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di' massa e dei relativi vettori e ad adoperarsi per fare della Regione del Mediterraneo una zona libera da tali armi, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dagli Accordi e Trattati internazionali in materia.
Art. 22 Collaborazione parlamentare e tra Enti locali
1. Le due Parti favoriscono lo sviluppo di rapporti tra il Parlamento italiano ed il Congresso Generale del Popolo della Grande Giamahiria, nonche' tra gli Enti locali, nella consapevolezza della loro importanza per una piu' intensa cd approfondita conoscenza reciproca.
Art. 23 Disposizioni finali
1. Il presente Trattato, nel rispetto della legalita' internazionale, costituisce il principale strumento di riferimento per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Esso e' sottoposto a ratifica secondo le procedure costituzionali previste dall'ordinamento di ciascuna delle Parti ed entra in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. Il presente Trattato sostituisce il Comunicato Congiunto del 4 luglio 1998 ed il Processo Verbale delle Conclusioni Operative del 28 ottobre 2002, che cessano pertanto di produrre effetti.
3. A partire dal corrente anno, il giorno del 30 Agosto viene considerato, in Italia e nella Grande Giamahiria, Giornata dell'Amicizia italo-libica.
4. Il presente Trattato puo' essere modificato previo accordo delle Parti. Le eventuali modifiche entreranno in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, in duplice esemplare in lingua italiana ed araba, entrambi i testi facenti fede.
Per la Repubblica Italiana
il Presidente del Consiglio dei Ministri
Silvio Berlusconi -
Per la Grande Giamahiria
Araba Libica Popolare Socialista
Muammar El Gheddafi
Leader della Rivoluzione