diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3027 del 26/09/1997 Cc. (dep. 10/11/1997) Rv. 209366 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Contestuale domanda di oblazione - Sostanziale e processuale autonomia delle due istanze - Sussistenza - Reiezione dell'oblazione - Automatica inammissibilità dell'opposizione - Esclusione - Fattispecie: mancato pagamento dell'oblazione.
Stato
decisa il 1997-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209366-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui, contestualmente all'opposizione a decreto penale, venga presentata domanda di oblazione, le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, sicché la reiezione dell'oblazione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto, fra l'altro, che il mancato pagamento dell'oblazione non legittimava la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e di esecutività del decreto penale opposto, giacché - secondo il sistema processuale chiaramente desumibile dall'art. 464, commi 1 e 2, cod.proc.pen. - il giudice deve prima decidere sulla domanda di oblazione e, nel caso che non l'accolga, deve disporre il giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)