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Sez. 1, Sentenza n. 1350 del 26/04/1969 (Rv. 340065 - 01)

ACQUE - GIUDIZIO E PROCEDIMENTO DAVANTI AI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TERMINI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE SUPERIORE.*
Stato
decisa il 1969-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340065-01

ACQUE - GIUDIZIO E PROCEDIMENTO DAVANTI AI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TERMINI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE SUPERIORE.*

Il sistema processuale relativo alle controversie in materia di acque pubbliche, pur dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, rimane collegato, nella sua interezza, attraverso i riferimenti di cui al tu 11 dicembre 1933 n 1775, alle norme contenute nel codice di rito del 1865 le quali norme debbono, pertanto, ritenersi recepite dal tu medesimo, rimanendo estranee alla materia in questione le modificazioni della procedura ordinaria apportate dal nuovo codice con la conseguenza che il termine per ricorrere in Cassazione avverso le sentenze del tribunale superiore delle acque pubbliche e di quarantacinque giorni, ai sensi dell'art.202 del detto testo unico, che fa riferimento all'art.518 del codice di procedura civile del 1865. (nella specie e stato dichiarato inammissibile un ricorso notificato il 6 ottobre 1965 avverso una sentenza il cui dispositivo era stato notificato, ex art 202 del tu n 1775 del 1933, il 12 maggio 1965). (V.1029-65 1040-64 350-64).*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 202, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 518

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)