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Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013 (Rv. 627787 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO | Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Ragioni - Regolamento ex art. 41 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Difetto di giurisdizione derivante da clausola compromissoria - Rilevabilità in ogni stato e grado del processo - Limiti.
Stato
decisa il 2013-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627787-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO

In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)