Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali
Testo vigente
Art. 32 Attivita' sociali, culturali, ricreative
1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unita' sanitarie locali, sono gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
2. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale.
Art. 33 Diritto all'informazione
1. a) Informazione per la programmazione.
2. Viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti che le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione del settore sanitario per quanto riguarda la funzionalita' dei servizi.
b) Informazione per la contrattazione.
Per un sempre piu' responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla piu' ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro.c) Sedi di informazione e di intervento.
In una visione socio-sanitaria le tre primarie sedi di acquisizione del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella governativa, regionale e della unita' sanitaria locale.d) Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli organi delle unita' sanitarie locali nonche' una costante e tempestiva informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonche' i programmi, i bilanci e gli investimenti.
Art. 34 Diritti sindacali
1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, viene congelato il numero attuale di aspettative sindacali retribuite.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'organo abilitato ad autorizzare le aspettative di cui sopra e' l'ANCI nazionale.
Art. 35 Assemblea del personale
1. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attivita' o in altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue non trasferibili ne' convertibili.
2. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui sopra verra' corrisposta la normale retribuzione.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto di almeno 24 ore.
4. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie, dall'amministrazione.
Art. 36 Norma per i dipendenti della unita' sanitaria locale del comune di Campione d'Italia
1. Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della unita' sanitaria locale di Campione d'Italia.
2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti di detta unita' sanitaria locale, il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S.
e istituti di previdenza), sentita l'ANCI, emanera' apposite norme in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente e' il franco svizzero.
Parte seconda. Trattamento economico
Art. 37 Livelli retributivi
1. Il trattamento economico tabellare lordo spettante al personale delle unita' sanitarie locali, escluso il personale medico, e' determinato come segue:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annuo Livello 1, par. 100 - Personale addetto alle pulizie .L.6.081.000
Livello 2, par. 109 Commessi, agenti tecnici . . . . .L.7.131.000 Livello 3, par. 115 Ausiliari socio-sanitari
specializzati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.8.181.000 Livello 4, par. 133 - Operatori professionali 2ª categoria,
operatori tecnici, coadiutori amministrativi . . . . L.9.181.000 Livello 5, par. 166 - Operatori professionali 1ª categoria,
collaboratori, assistenti tecnici, assistenti
amministrativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..L.10.521.000 Livello 6, par. 173 - Operatori professionali 1ª categoria,
coordinatori, assistenti sociali collaboratori . . . L.11.631.000 Livello 7, par. 194 - Operatori professionali
dirigenti, assistenti religiosi, assistenti sociali
coordinatori, collaboratori amministrativi . . . . . L.13.631.000 Livello 8, par. 233 - Veterinari in formazione,
collaboratori coordinatori amministrativi. . . . . . L.15.531.000 Livello 9, par. 262 - Farmacista, veterinario, biologo,
chimico, fisico, psicologo, analista statistico,
sociologo collaboratori; procuratore legale, architetto,
geologo, ingegnere, vice direttore amministrativo. L.18.071.000 Livello 10, par. 339 - Farmacista, veterinario, biologo,
chimico, fisico, psicologo, analista, statistico,
sociologo coadiutori, direttore amministrativo,
avvocato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.211.000 Livello 11, par. 424 - Farmacista, veterinario, biologo,
chimico, fisico, psicologo, analista, statistico,
sociologo dirigenti; avvocato, ingegnere, architetto,
geologo coordinatori; direttore amministrativo
capo servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.33.593.00045
Art. 38 Progressione economica
1. La progressione economica di ciascun livello retributivo si sviluppa in 8 classi biennali del 60% costante calcolato sul valore iniziale e in successivi scatti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava classe.
Art. 39 Indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza
1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 viene corrisposta la indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
1) livello 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000 livello 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000 livello 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000.000
2. Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
Art. 40 Indennita' di zooiatria, zooprofilassi e igiene alimentare
1. Ai veterinari inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 viene corrisposta la indennita' di zooiatria, zooprofilassi ed igiene alimentare nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
1) livello 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000 livello 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000 livello 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000.000
2. Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
A partire dal 1 giugno 1985 agli stessi saranno corrisposte, in analoga misura, le indennita' spettanti ai medici.
Art. 41 Indennita' di direzione per direttori amministrativi
1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capi servizio viene corrisposta la indennita' di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
1) livello 9 - vice direttore amministrativo. . . . . . . . L. 2.000.000 livello 10 - direttore amministrativo. . . . . . . . . . L. 3.000.000 livello 11 - direttore amministrativo capo servizio. . . L. 4.000.000
2. Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
Art. 42 Indennita' di aggiornamento professionale
1. Al personale inquadrato nei livelli 9, 10 e 11 dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, compete una indennita' di aggiornamento professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
1) livello 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000 livello 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000 livello 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000
2. Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
Art. 43 Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79
1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta una indennita' di lire 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda.
2. Per i medici non e' cumulabile con l'indennita' primariale differenziata.
Art. 44 Indennita' di coordinamento
1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 spetta una indennita' differenziata fissa annua lorda e costante di:
a) L. 2.800.000 per unita' sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;
b) L. 3.600.000 per unita' sanitaria locale superiore ai 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale.
Art. 45 Indennita' di incremento, utilizzazione strutture ed impianti
1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente o su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia o struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 20.000.
2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 X 8 anche nei servizi diagnostici ovvero in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 25.000.
3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 X 8 in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 30.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente.
4. Al restante personale compreso fra il 1° e l'8° livello, che non rientri nella fattispecie suindicata, sara' corrisposto, per l'intera vigenza dell'accordo, un premio annuo di avvio riforma sanitaria nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.
5. Le indennita' di cui al presente articolo non sono fra loro cumulabili.
Art. 46 Personale medico
1. VALORI ANNUI LORDI
2. Parte di provvedimento in formato grafico
3. Al personale apicale medico a tempo pieno, cui non viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura.
4. TEMPO DEFINITO
5. Parte di provvedimento in formato grafico
6. Al personale apicale medico a tempo definito, cui non viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura.
PERIODO DI FORMAZIONE
(tre anni)
7. Parte di provvedimento in formato grafico
8. La presente tabella, negli importi complessivi, e' estesa al profilo professionale dei veterinari a far data dal 1 giugno 1985.
Le voci in essa contenute, con esclusione dell'indennita' di dirigenza medica che resta fissa e costante, progrediscono in otto classi biennali del 6% o ed in successivi aumenti biennali del 2,50% calcolati sul valore dell'ultima classe.
L'indennita' di attivita' specialistica spetta a tutto il personale medico con esclusione di coloro che prestano attivita' di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza.
Nel rapporto tra i trattamenti economici, previsti per il medico a tempo pieno ed il medico a tempo definito, l'ammontare complessivo medio mensile, escluse le compartecipazioni, derivante a parita' di posizione dall'insieme dei proventi, non potra' in nessun caso superare per il tempo definito il trattamento economico spettante a un medico a tempo pieno.
Il trattamento di cui sopra consente di realizzare una prima fase dell'obiettivo di perequazione tra medici dipendenti a tempo pieno e specialisti convenzionati nella misura del 96% computando le indennita' medico-professionali di tempo pieno e del 66% non computando le medesime.
9. Al personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali competono, a decorrere dal 1 gennaio 1983 e con lo scaglionamento previsto dal successivo art. 55, l'indennita' di dirigenza e l'indennita' per strutture specialistiche nella identica misura annua lorda prevista per il personale medico.
Dalla stessa data viene attribuita la progressione sull' Indennita' per strutture specialistiche stabilita dal precedente quarto comma.
Art. 47 Indennita' differenziata di responsabilita' primariale
1. L'indennita' differenziata di responsabilita' primariale spetta ai medici primari. Tale indennita' viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilita', con esclusione della 13ª mensilita', secondo l'appartenenza all'area:
a) area funzionale di medicina
e di direzione sanitaria . . . . . . . . . . . . . L. 210.000 mensilib) area funzionale di chirurgia
(ivi comprese le discipline mediche con terapia intensiva) . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000 mensili
Art. 48 Indennita' di rischio da radiazioni
1. Al personale medico e ai tecnici di radiologia, sottoposti in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennita' di "rischio da radiazioni" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennita' in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n.
3. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.
4. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanita'.
5. L'accertamento del personale non compreso nel primo comma soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal dirigente del servizio radiologico, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da due esperti qualificati nominati dal comitato di gestione.
6. L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.
7. Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 5 maggio 1975 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso; e' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare di cui al successivo art. 49.
Art. 49 Indennita' di profilassi antitubercolare
1. A tutto il personale operante in reparti o divisioni tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennita' di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.
Art. 50 Indennita' capi servizio operai
1. Al personale gia' in possesso della qualifica di capo servizio operai con funzione di reale coordinamento e di autonomia funzionale spetta una indennita' di funzione di L. 600.000 in misura fissa e costante annua lorda.
Art. 51 Erogazione delle indennita'
1. Le indennita' previste nel presente accordo vengono corrisposte per 12 mensilita' riferite all'anno solare.
2. Per i dipendenti confluiti nel servizio sanitario nazionale le indennita' previste dagli accordi dei vari settori di provenienza si intendono soppresse.
Art. 52 Indennita' per servizio notturno e festivo
1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennita' notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 1080 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennita' di L. 7.290 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 3.645 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.