Sez. 1, Sentenza n. 1698 del 10/12/1982 Ud. (dep. 25/02/1983) Rv. 157618 - 01
PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - DISTINZIONE LEGISLATIVA TRA PROVA ED INDIZIO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - DISTINZIONE LEGISLATIVA TRA PROVA ED INDIZIO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Indizio e prova sono concetti legislativamente distinti, tant'è che, mentre gli indizi costituiscono una delle condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini di cattura, la prova di colpevolezza può giustificare una decisione di condanna. (fattispecie in cui, ai fini della condanna, si è circoscritta la efficacia probatoria ai soli indizi qualificati, puntualizzandosi, anche sotto il profilo strutturale, la distinzione tra accertamento indiziario, che è attività logica volta a collegare il noto all'ignoto, e prova, che è attività di verifica immediata della sussistenza o meno del fatto-reato). (Conf. Sez. I (C.C.), 30 novembre 1982, ric. Giunchiglia sez. I, 8 ottobre 1982, ric. P.m. in proc. pen. basile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 479 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 483 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)