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Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato

Testo in vigore al

Art. 58 Carriera di concetto del personale di educazione addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni

1. Il personale della carriera di concetto del ruolo di rieducazione assume le seguenti qualifiche in sostituzione di quelle a fianco di ciascuna indicata:

  1. 1) educatore capo censore dirigente di prima classe;

2. / censore dirigente di seconda classe;
educatore principale <
\ censore;

3. / primo educatore;
educatore....... < educatore;
\ educatore aggiunto.

Sezione V. Ministero delle finanze

Art. 61 Carriera direttiva dell'amministrazione centrale

1. L'art. 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' abrogato.

2. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica di consigliere e per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a direttore di sezione nei confronti degli impiegati della carriera direttiva del personale amministrativo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che conseguiranno la nomina nel ruolo successivamente a seguito di concorsi indetti alla data predetta, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1961, n. 712, salvo il disposto di cui al comma terzo del precedente art. 41.

Art. 62 Capo ufficio cifra e telegrafo

1. L'art. 258 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Art. 258 (Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo). - La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze e' conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera".

Art. 63 Cassieri degli uffici del registro

1. Il primo comma dell'art. 266 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri e riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo".

Art. 66 Commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse e imposte indirette sugli affari

1. Alle carriere dei commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano le norme relative alle carriere ausiliarie tecniche.

Art. 67 Limiti di applicabilita'

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del Ministero delle finanze sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, in attuazione della riforma tributaria.

Sezione VI. Ministero del tesoro

Art. 68 Amministrazione del tesoro - Personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici

1. Al personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici dell'Amministrazione del tesoro, con funzioni di direzione, analisi e programmazione, nonche' agli operatori degli apparati in dotazione ai centri meccanografici ed elettronici, formalmente istituiti, spetta il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico.

2. I contingenti del personale che svolge le funzioni di cui al precedente comma da data anteriore al 1 luglio 1970 sono trasformati in autonomi ruoli organici con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 132.

3. L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 69 Ordinamenti delle carriere direttive della scuola dell'arte della medaglia e del sanitario della Zecca

1. Restano fermi gli ordinamenti della carriera direttiva della scuola dell'arte della medaglia e di quella del sanitario della Zecca istituita con l'art. 3 della legge 6 aprile 1968, n. 309.

Art. 70 Incisori della Zecca

1. L'ordinamento e la dotazione organica della carriera di concetto degli incisori della Zecca sono stabiliti come segue:
Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti
Incisore capo (equiparato a perito capo). . . . . . . . . . . . . . 2 Incisore principale (equiparato a perito principale). . . . . . . . 5 Incisore (equiparato a perito). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
I posti di incisore e di incisore capo sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esperimento per l'ammissione ai quali non e' chiesto il possesso di titoli di studio.
Il limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso per la nomina a incisore capo e' stabilito in quarantacinque anni.
Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano la qualifica di incisore principale conseguono la promozione alla qualifica di incisore capo secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

Art. 71 Ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca

1. E' istituito il ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca, detraendo le corrispondenti unita' dalla dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva del personale delle direzioni provinciali del tesoro, con le seguenti qualifiche e dotazioni:

2. Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti
Coadiutore tecnico superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Coadiutore tecnico principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Coadiutore tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
I coadiutori tecnici espletano mansioni di assistente del laboratorio chimico del servizio sanitario e del servizio tecnico nonche' di collaborazione in genere in compiti di carattere tecnico.
In sede di prima applicazione, un quarto dei posti disponibili nel ruolo sono conferiti mediante concorso riservato per esame consistente in una prova pratica, prescindendo dal titolo di studio, agli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria nonche' agli operai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni a mansioni esecutive di carattere tecnico.

Sezione VII. Ministero della difesa

Art. 72 Commissari di leva

1. Restano salve le speciali disposizioni che concernono il personale del ruolo dei commissari di leva.

Art. 73 Cancellieri della giustizia militare

1. Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2397 e successive modificazioni, ai gradi di capitano, tenente e sottotenente del ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrisponde la qualifica di cancelliere, rispettivamente alla terza, seconda e prima classe di stipendio, del ruolo della carriera di concetto dei cancellieri della giustizia militare.

Art. 74 Personale del servizio dei fari e segnalamento marittimo

1. La carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo e' ordinata come segue:
Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti
Tecnico capo dei fari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Tecnico dei fari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
I posti disponibili nella qualifica di tecnico capo sono conferiti per un terzo mediante scrutinio per merito comparativo e per due terzi mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
I tecnici capi ed i tecnici, se riconosciuti permanentemente non idonei alle mansioni della propria carriera a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, possono essere utilizzati in mansioni di ufficio.

Sezione VIII. Ministero della pubblica istruzione

Art. 76 Carriere ausiliarie delle soprintendenze ed istituti delle antichita' e delle arti

1. In sostituzione della carriera ausiliaria dei custodi e guardie notturne sono istituite la carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e la carriera ausiliaria dei custodi e delle guardie notturne.

2. La dotazione complessiva dei singoli ruoli e' pari, rispettivamente, al quindici e all'ottantacinque per cento del soppresso ruolo dei custodi e delle guardie notturne.

3. La dotazione organica delle singole qualifiche e' determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 29.

4. L'inquadramento nei ruoli e' effettuato, con l'osservanza del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 133, a scelta del consiglio di amministrazione tenuto conto delle mansioni prevalentemente svolte.

Art. 77 Carriera esecutiva tecnica dell'istituto di patologia del libro

1. La carriera esecutiva tecnica dei fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori e cartai e' ordinata come segue:
Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti
Assistente superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
La promozione ad assistente superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli assistenti con almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo.

Art. 78 Carriera di concetto dei tecnici delle universita' e degli istituiti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici

1. Le carriere di concetto dei tecnici coadiutori, dei calcolatori degli osservatori astronomici, dei tecnici degli uffici tecnici universitari, dei tecnici coadiutori degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici e dei tecnici terapisti sono cosi' ordinate:

2. Qualifiche Posti
--- ---
Tecnico coadiutore capo, \
Calcolatore capo, tecnico capo, \ dieci per cento del
Tecnico dietista capo, tecnico > rispettivo ruolo
ortottico capo e tecnico /
terapista capo; /

3. Tecnico coadiutore, calcolatore, \
tecnico, tecnico dietista, tecni- > novanta per cento
co ortottico e tecnico terapista / del rispettivo ruolo

4. La promozione alla qualifica di tecnico coadiutore capo, o equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.