Sez. L, Sentenza n. 7288 del 24/07/1998 (Rv. 517468 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Attività di creazione e realizzazione del disegno di un modello di un prodotto - Impegno di prestare la propria consulenza durante la fabbricazione industriale - Rapporto di parasubordinazione - Configurabilità - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
L'accordo con il quale una parte si impegni dietro corrispettivo ad eseguire per l'altra il disegno del modello di un prodotto ed a curarne la realizzazione assumendo altresì l'obbligo di prestare la propria consulenza durante tutta la fase di produzione industriale dello stesso, determina il sorgere di un rapporto connotato dai requisiti della "personalità" dell'attività professionale e della "coordinazione" della stessa con gli obiettivi aziendali, nonché, necessariamente, dalla "continuatività", la quale può sussistere anche in caso di unicità dell'"opus" quando la sua realizzazione implichi un'interazione tra le parti, protratta dopo la conclusione del contratto. Le controversie relative ad un siffatto rapporto appartengono pertanto alla competenza del giudice del lavoro ex art. 413 cod. proc. civ. in relazione all'art. 409 n. 3 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)