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Testo unico per la finanza locale

Testo in vigore al

Art. 191 Esercizi di vendita di bevande ultra alcooliche

1. Nulla e' innovato a quanto e' disposto dal R. decreto 9 dicembre 1928, n. 2745, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1434, recante modificazioni alle tasse sulle concessioni governative dovute per gli esercizi di vendita di bevande ultra alcooliche.

Capo XII. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e tassa sulle insegne.

Sezione I. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 192 Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonche' nei tratti di aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa.98

Art. 193 Concessioni di occupazione

1. Le concessioni di occupazione di cui al precedente articolo sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Testo Unico e nei regolamenti di polizia locale e di edilizia, deliberati ed approvati a norma di legge.

2. Esse sono sempre revocabili, salvo il caso previsto nel penultimo comma dell'art. 195.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono pero' essere revocate se non per necessita' dei pubblici servizi.

4. La revoca da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione, esclusa qualsiasi altra indennita'.98

Art. 194

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

2. Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

3. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza della localita' ed e' applicata unicamente in base alla superficie occupata.

4. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'articolo 192 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza.

5. L'elenco di classificazione e' deliberato dal Consiglio comunale sentita la Commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed e' pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.98

Art. 195

1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' annua; e' commisurata alla effettiva, superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa:

  1. a) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:

2. Tassa per metro
Classi di Comuni quadrato in lire
(art. 11) massima

3. --------------------------------------

4. Classe A ......... 20.000 " B ......... 16.000 " C ......... 12.000 " D ......... 9.000 " E ......... 7.000 " F ......... 5.000 " G ......... _ " H ......... > 3.000 " I ......... _

  1. b) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non puo' superare le lire 5.000 a metro quadrato;

  2. c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere puo' essere ridotta fino alla meta'.

La tassa e' ridotta del 50 per cento per i passi cartabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici ed ai fondi: e' in facolta' dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori. Per le occupazioni permanenti con balconi, verande "simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa e' ridotta ad un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano. E' in facolta' dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori o di non applicare la tassa. Sono, comunque esenti dalla tassa i balconi di superficie non superiore ai 4 metri quadrati. I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualita' del tributo.98

Art. 195-bis

1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva, superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:

  1. a) occupazioni del suolo di pertinenza dei Comuni:

Tassa per metro Classi di Comuni quadrato in lire (art. 11) massima -------------------------------------- Classe A ......... | " B ......... > 35 " C ......... | Classe D ......... | " E ......... > 25 " F ......... | Classe G ......... | " H ......... > 15 " I ......... |

  1. b) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non puo' superare le lire 15 a metro quadrato;

  2. c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere puo' essere ridotta fino alla meta'.

La tariffa puo' essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento, in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente loro prodotti. Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attivita' dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati. Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente e' in facolta' dei Comuni e delle Province disporre la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento.98

Art. 195-ter

1. Agli appalti, stipulati dai Comuni e dalle Province per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, numero 177, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo% unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

2. In caso di gestione diretta del servizio sono applicabili le norme dell'articolo 93 del predetto testo unico.98

Art. 196 Autovetture e vetture a trazione animale da piazza

1. La tassa puo' colpire anche le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a cio' destinate dall'autorita' comunale, ma non puo' superare i due terzi della tassa annua di circolazione, per i Comuni delle classi A, B, C; la meta per i Comuni delle classi D, E, F; un terzo per i Comuni delle classi G, H, I.98

Art. 197 Occupazione del sottosuolo stradale

1. Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili, per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a metro lineare delle occupazioni stesse.

2. L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al comune o alla provincia le spese sostenute per rimettere in pristino la strada. Quando gli utenti eseguano lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsarne il comune o la provincia.

3. Il comune o la provincia ha sempre facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando pero' il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti.98

Art. 198 Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo e contributi

1. La tassa di occupazione del sottosuolo stradale e' annua ed e' applicata in base alla seguente tariffa massima a metro lineare:

  1. a) condutture, cavi ed impianti in genere:

    1. 1) di diametro inferiore a centimetri 20 L. 150

    2. 2) di diametro di centimetri 20 ed oltre » 300

  2. b) condutture di acqua potabile:

    1. 1) di diametro inferiore a centimetri 20 » 50

    2. 2) di diametro di centimetri 20 ed oltre » 10091

2. I Comuni o le Province, che provvedano alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre alla tassa annua di cui al primo comma, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente nel massimo il 50 per cento delle spese medesime. La deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, che determina la misura, del contributo, e' soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.508998

Art. 199 Distributori di carburanti; tassa; tariffa

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del comune e' dovuta una tassa unica annuale nei limiti seguenti:

2. Parte di provvedimento in formato grafico

3. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo di proprieta' della provincia la tassa unica annuale non puo' superare le lire cinquanta.
La tassa e' applicabile per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacita' non superiore ai 3000 litri.
Se il serbatoio e' di maggior capacita', la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
E' ammessa la tolleranza del 5 per cento nella misura della capacita'.
Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento alla capacita' di un solo serbatoio, che sara' quello minore nel caso che essi siano di differente capacita'.
Tale tassa e' alimentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro serbatio.
Per l'occupazione temporanea del suolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la tassa non puo' superare il quarto di quella prevista dal primo e secondo comma del presente articolo, quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico.
Per l'impianto l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassoldo di pertinenza del Comune e' dovuta una tassa annuale nei limiti seguenti:

4. Parte di provvedimento in formato grafico

5. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo di pertinenza della Provincia la tassa unica annuale e' fissata in lire cinque.6598

Art. 200 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

  1. a) i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato, nonche' le cassette per l'impostazione delle corrispondenze, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici gli apparecchi automatici di proprieta' dello Stato per la distribuzione di tabacchi. In ogni caso gli enti e le societa' concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo;

  2. b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita';

  3. c) gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;

  4. d) le aste delle bandiere;

  5. e) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;

  6. f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale.

  7. h) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;

  8. i) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci;

  9. l) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati.

2. Le occupazioni con impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile nei casi in cui la proprieta' degli impianti stessi sia stata trasferita al Comune all'atto della concessione o successivamente, o ne sia prevista nel disciplinare la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione, o, nelle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, siano stati previsti a carico del concessionario oneri in natura o in denaro a titolo di corrispettivo della concessione.98

Sezione II. Tassa sulle insegne SEZIONE ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639 .