Sez. 2, Sentenza n. 527 del 23/02/1972 (Rv. 356526 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PERCENTUALE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - PRONUNCIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PERCENTUALE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - PRONUNCIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
La decisione (6 luglio 1971, n 160) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita del primo comma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, nella parte in cui, ai fini del diritto a pensione, richiedeva un grado d'invalidita maggiore per gli operai rispetto a quello richiesto per gli impiegati, e applicabile ai giudizi in corso, non definiti con giudicato sul punto relativo alla riduzione della capacita di guadagno. (Conf 521'72, mass n 356517).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)