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Sez. 1, Ordinanza n. 14340 del 29/05/2025 (Rv. 674576-02)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Riesame del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione - Garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Fattispecie. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI - In genere.
Stato
decisa il 2025-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674576-02

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il riesame del trattenimento della persona straniera in attesa dell'attuazione del provvedimento di espulsione, pur in assenza di un procedimento ad hoc, deve essere effettuato con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio, previste nel diritto interno dagli artt. 24 e 111 Cost. e - a livello euro unitario - dagli artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovendosi infatti ritenere che le amministrazioni degli Stati membri abbiano l'obbligo di rispettare i diritti di difesa dei destinatari di decisioni che incidono in modo rilevante sui loro interessi, ogniqualvolta si debbano adottare provvedimenti che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, senza rinvio, la decisione del Giudice di pace che, nell'udienza di discussione dell'istanza di proroga del trattenimento, non aveva verificato se vi fosse stata una regolare nomina di difensore di fiducia e se questi fosse stato tempestivamente avvisato).

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14, Costituzione art. 111, Tratt. Internaz. 07/12/2000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)