Sez. 1, Sentenza n. 3995 del 03/07/1995 Cc. (dep. 30/12/1995) Rv. 203162 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Remissione del debito - Limiti temporali entro i quali è possibile formulare la relativa domanda - Domanda proposta entro i limiti anzidetti - Pronuncia interlocutoria o di rigetto fondata sulla sola considerazione che la scadenza pena è ancora lontana - Legittimità - Esclusione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In tema di remissione del debito, posto che la relativa domanda può essere avanzata a partire dal momento in cui all'interessato è formalmente ingiunto il pagamento della somma dovuta e fino al momento in cui si sia conclusa la procedura per il recupero delle spese processuali, deve escludersi che il magistrato di sorveglianza, ritualmente investito di detta domanda formulata nell'arco di tempo summenzionato, possa rigettarla o adottare un provvedimento interlocutorio sulla base della sola considerazione che la scadenza della pena detentiva da espiare è ancora lontana, dovendo egli, al contrario, decidere comunque nel merito, sulla base della situazione esistente.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)