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Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 39, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti lettere:
"f) rilevare direttamente a mezzo di propri funzionari muniti di apposita autorizzazione indicante l'oggetto della rilevazione anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari gli elementi, dati ed informazioni in possesso di Enti pubblici, di societa' ed Enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati e di societa' ed istituti di assicurazione per singoli contribuenti o categorie di contribuenti;

2. "g) richiedere ai soggetti tassabili in base al bilancio, esclusi le aziende e gli istituti di credito, dati relativi alle vendite, agli acquisti o alle forniture verificatesi in un determinato periodo con clienti e fornitori, nominativamente indicati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1".

Art. 2

1. Il primo comma dell'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente:
"Il reddito del lavoro subordinato e' costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato. Le pensioni e le indennita' di anzianita' e di previdenza sono assimilate al reddito del lavoro subordinato".

Art. 3

1. All'articolo 89, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:
"I redditi di lavoro subordinato e le pensioni sono esenti dalla imposta di ricchezza, mobile se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari, non superano lire 300.000 ragguagliate ad anno".
"Sono altresi' esenti dalla imposta di ricchezza mobile le indennita' di anzianita' e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire".

Art. 4

1. Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle in imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente:
"Le aliquote sono ridotte alla meta' per le prime 720 mila lire dei redditi imponibili delle categorie B, C-1 e C-2 delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ciascun periodo di paga in ragione di lire 720 mila ragguagliate ad anno, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennita' di anzianita' e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60 mila per ogni anno di servizio prestato".

Art. 5

1. L'articolo 136 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente:
Art. 136. (Oneri detraibili). - "Dalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente si detraggono:
a) gli interessi passivi a carico del contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sempreche' siano indicati il percipiente e il suo domicilio;
b) le imposte afferenti i redditi, singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione dell'imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso;
c) le somme ritenute o versate per fini previdenziali e i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali e' obbligato per legge;
d) le spese, le passivita' e le perdite inerenti alla produzione dei redditi indicati nel precedente articolo 135, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi.
Per i redditi di lavoro subordinato e per le pensioni, le spese considerate alla lettera d) del comma precedente sono in ogni caso valutate nella misura del 20 per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000, si applica la disposizione dell'articolo 93".

Art. 6

1. L'ultimo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente:
"Le ritenute operate nei confronti delle persone indicate nei commi precedenti sono computate in pagamento dell'imposta dovuta dalle persone medesime sul reddito complessivo netto alla cui formazione gli assegni fissi e i compensi concorrono per il loro intero ammontare".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO